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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 24/12/2021, n. 221
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D.L. 24/12/2021, n. 221
In vigore dal 25/12/2021.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 18/02/2022, n. 11 (Legge di conversione). In vigore dal 19/02/2022
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza |
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Art. 1. - Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 genn |
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Art. 2. - Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 331. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022». 2. Al decreto-legge |
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Art. 3. - Durata delle certificazioni verdi COVID-19 |
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Art. 3-bis - Certificazioni verdi COVID-19 |
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Art. 4. - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, trova applicazi |
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Art. 4-bis - Misure urgenti in materia di personale sanitario |
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Art. 4-ter - Omissis
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Art. 5. - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5-bis - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente: “Art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato). - 1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; |
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Art. 5-ter - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 9-ter è abrogato; b) all'articolo 9-ter.1: 1) al comma 1: 1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e f |
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Art. 5-quater - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5-quinquies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi |
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Art. 5-septies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato |
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Art. 5-octies - Art. 7 - Omissis
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Art. 8. - Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 |
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Art. 9. - Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 10. - Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-21. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11. - Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, t |
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Art. 12. - Art. 13 - Omissis
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Art. 13-bis - Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico1. All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converti |
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Art. 14. - Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura pre |
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Art. 15. - Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostitu |
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Art. 16. - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/20211. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. |
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Art. 17. - Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022. N5 2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonché il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. |
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Art. 18. - Disposizioni finali1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del |
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Art. 18-bis - Disciplina sanzionatoria1. L |
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Art. 18-ter - Disposizioni finanziarie |
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Art. 18-quater - Clausola di salvaguardia |
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Art. 19. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato A(articolo 16)
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