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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Annullamento contratto per vizio del consenso determinato da dolo dell'appaltatore
La Sentenza del Tribunale di Milano n. 9127 del 10/11/2021, riguarda un contratto di appalto di lavori per la realizzazione di un'opera di pavimentazione presso uno stabilimento privato.
Il Tribunale di Milano ha accertato che nella prova campione che è stata alla base della scelta del materiale di lavorazione e del consenso del committente, l'appaltatore non ha utilizzato il materiale convenuto tra le parti, ma una mistura creata artificiosamente (aggiungendo pigmenti provenienti da altro produttore) al fine di ottenere il colore voluto dal committente, all'insaputa di quest'ultimo.
L'appaltatore ha dunque posto in essere una condotta fraudolenta che ha indotto il committente a prestare il proprio consenso alla stipula di un contratto di appalto che non avrebbe mai concluso se avesse saputo che nella campionatura l'appaltatore aveva utilizzato dei materiali non rispondenti a quelli espressamente richiesti.
I raggiri utilizzati dall'appaltatore sono apparsi determinanti nella conclusione del contratto, poiché incidenti su una qualità essenziale del prodotto oggetto dell'opera.
Tale condotta, secondo il Tribunale, ha integrato gli estremi del dolo contrattuale quale vizio del consenso secondo il disposto dell'art. 1439 c.c., ai sensi del quale il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
In altri termini, il dolo è causa di annullamento del contratto allorché si sia concretato in artifici o raggiri che, ingenerando nell'altra parte una rappresentazione alterata della realtà, siano stati determinanti del suo consenso.
Di conseguenza, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di annullamento del contratto di appalto per vizio del consenso determinato da dolo dell'appaltatore.