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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 04/11/1986, n. 29
L. P. Trento 04/11/1986, n. 29
- L.P. 10/02/2005, n. 1
- L.P. 01/08/2003, n. 5
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 22/03/2001, n. 3
- D.P.G.P. 25/09/2000, n. 24-42/Leg.
- L.P. 23/02/1998, n. 3
- L.P. 07/07/1997, n. 10
- L.P. 09/09/1996, n. 8
- L.P. 12/09/1994, n. 4
- L.P. 15/11/1988, n. 34
- L.P. 20/01/1987, n. 3
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Capo I - Disposizioni generali in materia di edilizia scolastica |
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Art. 1 - Finalità1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo della comunità educativa nelle sue strutture scolastiche, la Giunta provinciale adotta programmi di intervento relativi ad edifici e locali destinati o da destinare a scuole statali di ogni ordine e grado, a scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate. |
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Art. 2 - Norme e programmi di intervento1. I programmi di edilizia scolastica saranno formulati in modo da assicurare la realizzazione di strutture adeguate alle esigenze scolastiche, educative e formative. 2. I programmi concernono: A) la costruzione, l'acquisto e relativo riattamento, l'ampliamento ovvero la ristrutturazione complessiva tendente al riutilizzo, in via prioritaria, di strutture esistenti, qualo |
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Art. 3 - Contenuti dei programmi di intervento |
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Art. 4 - Presentazione delle domande1. I Comuni e loro consorzi presentano le domande per la realizzazione delle opere previste dalla lettera A) dell'articolo 2. Tali domande possono comprendere interventi per la costruzione o l'acquisto e relativo riattamento di edifici da adibire a sedi di scuole dell'infanzia equiparate, qualora i gestori delle stesse ne facciano richiesta ed esclusivamente in sost |
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Art. 5 - Modalità di approvazione del programma di intervento1. N11 2. Al fine della determinazione degli interventi per i quali possano essere concessi contributi. I comprensori, a loro volta, formulano - sentiti i rispettivi consigli scolastici distrettuali, ove costituiti - una graduatoria di durata triennale concernente le opere di cui alla lettera |
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Art. 6 - Documentazione1. Entro i termini stabiliti nel programma di intervento i Comuni e loro consorzi nonché i proprietari di scuole dell'infanzia equiparate, nonché gli enti gestori delle scuole equiparate relativamente agli immobili utilizzati, a titolo di comodato, previo consenso d |
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Art. 7 - Tipi di intervento1. Per i fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale: a) provvede direttamente; b) assegna fondi a copertura totale delle spe |
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Art. 8 - Esecuzione delle opere1. Nell'esecuzione delle opere di cui alla lettera A) dell'articolo 2 provvedono i Comuni o loro consorzi che abbiano prodotto la documentazione di cui |
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Art. 9 - Assegnazione ed erogazione dei fondi1. L'assegnazione dei fondi per la realizzazione delle opere di cui alla lettera A) dell'articolo 2 è disposta con deliberazione della Giunta provinciale a favore degli enti che provvedono alla realizzazione delle opere. 2. Qualora le opere vengano eseguite dai Comuni o loro consorzi, la Giunta provinciale, dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 6, assegna i fondi necessari alla copertura di tutte le spese relative al costo totale delle aree, delle opere, delle attrezzature e degli arredamenti nei limiti della spesa ammissibile determinata ai termini dell'art. 7. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il finanziamento delle opere la cui esecuzione ven |
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Art. 10 - Concessione contributi1. La Giunta provinciale dispone la concessione delle agevolazioni ai Comuni, loro consorzi ed ai proprietari di edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera B) dell'articolo 2, ad avvenuta presentazione della documentazione prevista all'articolo 6, fissando i termini per la realizzazione delle re |
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Art. 11 - Interventi minori1. La Giunta provinciale può concedere contributi in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai Comuni, loro consorzi ed ai proprietari di scuole dell'infanzia equiparate, nonché gli enti gestori delle scuole |
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Art. 12 - Interventi urgenti1. Nei limiti delle somme riservate ai sensi dell'articolo 3, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti indicati all'articolo 4, al di |
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Art. 13 - Vincolo di destinazione1. Le opere realizzate ai sensi della presente legge entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti obbligati e non possono essere distolte neanche parzialmente dalla loro destinazione ad uso scolastico, se non con deliberazione motivata dall'ente competente. 2. Tale deliberazione dovrà prevedere la nuova destinazione dell'opera, che dovrà comunque corrispondere a finalità di interesse pubblico. 2-bis. Le sedi di scuole dell'infanzia equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 4 realizzate dai Comuni, anche tramite l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, sono messe a disposizione degli e |
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Art. 14 - Individuazione delle aree1. L'individuazione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, incluse e non nei programmi di cui alla presente legge, è disposta con deliberazione del consiglio comunale previo parere di una commissione provinciale composta da: a) l'Assessore provinciale all'istruzione o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) un medico scelto dalla Giunta provinciale fra i propri dipendenti oppure fra i medici iscritti nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale; c) il dirigente del servizio geologico e un suo delegato; d) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, o un suo delegato; |
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Art. 15 - Fornitura arredamenti ed attrezzature1. Alla fornitura degli arredamenti e delle attrezzature didattici e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività integrative della scuola, per la migliore attuazione del diritto allo studio e per i serv |
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Art. 16 - Norma transitoria1. In fase di prima applicazione le domande di cui al primo comma dell'articolo 4 e di cui al secondo comma dell'articolo 11 devono pervenire rispettivamente alla Provincia e al comprensorio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quarantacinque giorni i comprensori provvedono a trasmettere alla Giunta provinciale una graduatoria per gli interventi di cui all'articolo 4 ed una graduatoria per gli interventi di cui all'articolo 11. 2. La Giunta provinciale approva il programma di intervento di cui a |
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Art. 17 - Riferimento delle spese1. Con successiva legge si provvederà alle autorizzazioni di spesa relative alla concessione dei finanziamenti e contributi previsti dagli articoli 7, |
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Capo II - Esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica |
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Art. 17-bis - Funzioni dei Comuni e della Provincia in materia di edilizia scolastica1. Alla costruzione, all'acquisto e relativo riattamento, all'ampliamento, alla ristrutturazione complessiva, alla ristrutturazione parziale, al riattamento, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'acquisizione e messa a disposizione degli edifici scolastici provvedono: a) i Comuni per gli edifici da destinare a sede di scuole dell'infanzia provinciali, elementari e di istruzione secondaria di primo grado a carattere statale; b) la Provincia per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte a carattere statale, nonché per quelli da destinare a sede dei conservatori di musica, delle accademie, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei convitti e istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi stabiliti dal comma 1, ferme restando le norme relative all |
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Art. 17-ter - Delega di compiti ad istituti e scuole1. Gli immo |
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Art. 17-quater - Trasferimento e utilizzazione degli immobili sede di istituti e scuole1. Gli immobili di proprietà dei Comuni o loro consorzi utilizzati come sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprie |
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Art. 17-quinquies - Disposizioni per il finanziamento degli interventi |
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Art. 18 - Copertura degli oneri1. All'onere valutato nell'importo di Lire 5.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 14, settimo comma, della presente legge, a carico dell'e |
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Art. 19 - Variazioni di bilancio1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1986-1988 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 8, la somma di cui al precedente articolo 18 è portata in diminuzione delle "spese per leggi in programma" e in aumen |
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27/11/2024
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