Comma abrogato dalla tabella A), del D.P.G.P. 25/09/2000, n. 24-42/Leg., così recitava:

“1. La Giunta provinciale entro il 31 marzo successivo al termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo precedente approva, sulla base delle domande pervenute e delle esigenze di cui sia comunque a conoscenza, una proposta di programma limitatamente agli interventi di cui alla lettera A) dell'articolo 2. Tale proposta è trasmessa al consiglio scolastico provinciale il quale può formulare osservazioni in merito, entro il termine del 30 aprile.”

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