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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Fotovoltaico, ammessa al Superbonus l’intera quota di potenza dell’impianto
L’art. 11 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, obbliga ad installare una quota minima di energia da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione rilevante (per maggiori approfondimenti vedi Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi e decorrenze).
In particolare, gli obblighi previsti dall’art. 11 del D. Leg.vo 28/2011 si riferiscono a nuove costruzioni oppure a edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 m2, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure soggetti a demolizione e ricostruzione.
In mancanza di un puntuale riscontro con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio, è sopraggiunto il dubbio circa la possibilità o meno di ammettere al Superbonus anche la quota di impianto fotovoltaico installata per soddisfare i requisiti espressamente richiesti dalla legge (c.d. “quota d’obbligo”).
ORIENTAMENTO PRECEDENTE – La disposizione contenuta nel comma 4, art. 11 del D. Leg.vo 28/2011, nell’escludere la “quota d’obbligo” delle fonti rinnovabili da altri incentivi fa riferimento solo a “incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili”, e dunque apparentemente ad una fattispecie diversa da quella delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio.
Tuttavia l’ENEA, con riferimento all’Ecobonus e ad un intervento di installazione di pannelli solari temici ha ritenuto ammissibile al beneficio fiscale unicamente la parte di spesa sostenuta per l’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo cogente (cfr. FAQ Ecobonus ENEA n. 4.C).
NUOVE INDICAZIONI - Con riferimento al Superbonus, la questione è stata invece risolta diversamente L’Agenzia delle entrate con la risposta all’Interpello 488/2021, dove è stata dichiarata ammissibile all'incentivo l'intera quota di potenza dell'impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'art. 11 del D. Leg.vo 28/2011, ovviamente nel rispetto dei massimali di cui al comma 5 dell'art. 119 del D.L. 34/2020.