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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Eco-Sismabonus nei territori colpiti da sisma: quesiti e soluzioni Agenzia entrate
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato (luglio 2021) un documento nel quale approfondisce, sotto forma di domande e risposte, diversi aspetti relativi alla fruizione del Superbonus relativamente agli edifici danneggiati da eventi sismici.
Di seguito una sintesi degli aspetti più interessanti.
SISMABONUS RAFFORZATO, FUNZIONAMENTO (risposte 1, 4 e 19)
Il c.d. “Sismabonus rafforzato” (comma 4-ter, art. 119 del D.L. 34/2020) compensa la rinuncia al contributo per la ricostruzione qualora il contribuente manifesti la volontà di fruire delle agevolazioni fiscali in alternativa al contributo, vedendosi così riconoscere un incremento degli importi massimi detraibili nella misura del 50% in più.
Vedi anche Risoluzione Agenzia entrate 23/04/2021, n. 28/E.
Viene quindi aumentato il limite di spesa e non l’aliquota di detrazione (vedi esempi qui Sismabonus e contributi per la ricostruzione, compatibilità e chiarimenti).
Viceversa, in relazione ad un intervento per il quale si ricorre al beneficio fiscale pari al 110%, attuato su un immobile già assistito per le stesse opere, o comunque per una parte di queste, dal contributo per la ricostruzione, secondo i massimali previsti e nel rispetto delle procedure previste, non è possibile portare in detrazione l’intera spesa ma solo l’eccedenza rispetto al contributo per la ricostruzione.
Qualora il contribuente intenda eseguire nuove ulteriori lavorazioni, ma questi abbia già percepito il contributo per la ricostruzione e alla data del 01/07/2020 i lavori di rimessa in pristino del fabbricato siano stati conclusi nonché le relative spese siano già state sostenute, la fruizione delle agevolazioni fiscali maggiorate è esclusa.
SISMABONUS RAFFORZATO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO (risposte 2, 20, 21, 22 e 23)
Nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus “rafforzato”, il professionista è obbligato a trasmettere con le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di rinuncia al contributo per la ricostruzione.
Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Se è stata presentata domanda di contributo ma non ancora emanato il provvedimento, è possibile rinunciare al contributo tramite la suddetta dichiarazione.
Nell’ipotesi in cui il contributo per la ricostruzione sia stato riconosciuto ed erogato al soggetto rinunziante, anche solo parzialmente, questi è tenuto al rimborso delle somme già riscosse, maggiorate degli interessi legali, secondo le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione.
In caso di rigetto della domanda di contributo per la ricostruzione, non è possibile beneficiare degli incentivi fiscali in misura maggiorata.
La rinuncia può essere revocata entro i termini di presentazione della domanda di ammissione a contributo per la ricostruzione, a condizione che per effetto della rinuncia non si sia già usufruito delle detrazioni fiscali alternative.
SISMABONUS RAFFORZATO, CONDIZIONI E DOCUMENTAZIONE (risposte 8, 9, 10, 11 e 17)
Per poter usufruire del Sismabonus rafforzato occorre che:
- il danno sia conseguente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (nesso di causalità diretta);
- il livello del danno sia tale da determinare l’espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato, ovvero scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E. Le agevolazioni fiscali maggiorate non competono per gli edifici con scheda AeDES esito A, D o F.
La dichiarazione di rinuncia al contributo per la ricostruzione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e la scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E, devono essere conservate dal contribuente ed esibite in caso di controlli fiscali.
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (risposta 6)
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, la detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese sostenute per gli interventi di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili.
A tal fine, si ritiene non rilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, in quanto le spese di completamento, eventualmente rimaste fuori dal contributo, possono trovare copertura nelle agevolazioni fiscali essendo rimaste effettivamente a carico del contribuente.
PROGETTO UNITARIO, COMPUTO METRICO, FATTURAZIONE (risposte 7, 12, 13 e 27)
Se occorre modificare il progetto per adeguarlo agli interventi rientranti nel Sismabonus o nell’Ecobonus, non è necessaria la ripresentazione del progetto così adeguato alle strutture impegnate nei processi di ricostruzione, a condizione che il tecnico incaricato attesti la mancata introduzione di modifiche sostanziali dal punto di vista della sicurezza strutturale al progetto già approvato.
Ai fini del Superbonus, il professionista incaricato alla presentazione dell’istanza relativa al contributo per la ricostruzione dell’edificio danneggiato dal sisma deposita, secondo le modalità stabilite da ogni struttura impegnata nei processi di ricostruzione, un unico progetto presso gli enti preposti (uffici commissariali o comuni territorialmente competenti) corredandolo di tutta la documentazione richiesta dalle rispettive norme di riferimento e dichiarando di voler fruire del Superbonus per la parte eccedente il contributo per la ricostruzione concesso.
È possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché al contributo per la ricostruzione, ferma restando la chiara riferibilità, nell’ambito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo per la ricostruzione e quelle eccedenti ammesse al Superbonus.
Per i lavori energetici, sebbene sia auspicabile la predisposizione di uno specifico computo metrico, può parimenti essere utilizzato il computo metrico generale, a condizione che contenga chiaramente esplicitati i costi onnicomprensivi degli interventi al fine di consentire la verifica sia del rispetto dei costi massimi ammissibili che la verifica della congruità dei costi specifici unitari.
Non è necessario che siano emesse distinte fatture riferite agli importi relativi al contributo e alle spese rimaste a carico del richiedente per le quali spetta la detrazione, purché dalla fattura risulti distintamente la spesa riferibile al contributo per la ricostruzione e quella riferibile al Superbonus.
STATO AVANZAMENTO LAVORI (risposte 15 e 37)
Il raggiungimento della quota minima del 30% per il SAL avviene solo tramite le spese oggetto di detrazione fiscale.
Quanto sopra tuttavia appare in contrasto con la risposta 37, ove si legge che gli importi delle opere da indicare nelle asseverazioni per l’applicabilità del Superbonus, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, sono quelli riferiti all’intervento nel suo complesso, tenendo conto sia della quota assistita dal contributo per la ricostruzione che della parte di spesa eccedente rimasta a carico del contribuente.
Anche l’Interpello 538/2020 afferma che ai fini dei SAL occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Approfondisci qui Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione
INTERVENTI TRAINATI (risposta 16)
Qualora il contributo per la ricostruzione assista i soli interventi “trainanti”, non sarà possibile accedere al Superbonus per i soli interventi “trainati”.
VISTO DI CONFORMITÀ (risposta 26)
Il soggetto che appone il visto di conformità per il Superbonus - essendo il progetto unitario - deve tener conto di tutte le parti dando comunque evidenza della copertura attraverso il contributo per la ricostruzione.
AGGREGATI EDILIZI (risposte 28 e 29)
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, limitatamente agli interventi antisismici, all’aggregato edilizio è possibile applicare le medesime disposizioni previste per i condomìni in relazione al trattamento delle parti comuni, anche qualora i proprietari delle unità immobiliari che compongono l’aggregato edilizio si costituiscano in consorzio, coerentemente con le previsioni normative specifiche per ciascuno dei territori interessati dai processi di ricostruzione.
Tuttavia è necessario presentare la richiesta di emissione del codice fiscale identificativo dell’aggregato edilizio e adempiere agli obblighi previsti ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973 e seguenti, inerenti alla disciplina fiscale del sostituto di imposta.
Vedi anche Sismabonus su case a schiera e aggregati edilizi: chiarimento Commissione luglio 2021.
CONFORMITÀ URBANISTICA (risposta 32)
Fermo restando il comma 13-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, ai sensi del quale è venuto meno l’onere di accertare la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile:
- con la presentazione della CILA, titolo abilitativo richiesto ai fini dell’esecuzione dei lavori rientranti nella disciplina del Superbonus (anche strutturali), il tecnico è tenuto a rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi;
- la fruizione dei benefici fiscali è comunque esclusa in relazione all’esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione della difformità edilizia.
Vedi anche Conformità urbanistica interventi Superbonus: le nuove regole semplificate.
ECOBONUS E IMPIANTI TERMICI (risposta 33)
Ai fini della fruizione dell’Ecobonus, se l’impianto termico esistente non è funzionante per via dell’evento sismico, è ammessa comunque la fruizione dei benefici fiscali.