Appalti pubblici: termine per le giustificazioni e competenza dei Commissari di gara | Bollettino di Legislazione Tecnica
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13/01/2021

Appalti pubblici: termine per le giustificazioni e competenza dei Commissari di gara

Il TAR Campania specifica che il termine fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle giustificazioni non è un termine perentorio e individua i criteri per stabilire il possesso dei requisiti e delle competenze dei Commissari di gara.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una procedura gara per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori di adeguamento, miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un Istituto tecnico. La ricorrente contestava l’aggiudicazione sostenendo, tra l’altro, che:
- nonostante la fissazione di un termine di 5 giorni per la presentazione delle giustificazioni integrative, l’aggiudicataria le aveva fornite oltre tale limite temporale e, pertanto, la stazione appaltante non avrebbe dovuto prenderle in considerazione;
- i membri della Commissione di gara, essendo due geometri e un architetto, non avrebbero garantito il requisito minimo di professionalità che richiederebbe una progettazione di un edificio in cemento armato come quello di specie.

Il TAR Campania-Napoli, con la sentenza 08/01/2021, n. 150, ha respinto il ricorso sulla base dei seguenti principi.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI - In via generale, il termine per le giustificazioni non deve considerarsi perentorio né in base agli orientamenti dell’ANAC (delibera n. 710 del 24/07/2018) né in base alla giurisprudenza (C. Stato, 11/06/2014, n. 2982), ragion per cui la sola tardiva produzione delle giustificazioni e degli eventuali chiarimenti non comporta l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia. Pertanto la stazione appaltante può prendere in considerazione le integrazioni alle giustificazioni sia pure tardivamente prodotte dall’aggiudicataria, non comportando tale scelta alcuna lesione della par condicio tra i concorrenti, versandosi in una fase, successiva a quella dell’ammissione delle offerte, in cui viene in considerazione l’interlocuzione con la sola impresa la cui offerta è sottoposta a valutazione di congruità.

COMPETENZE DEI COMMISSARI DI GARA - L'art. 77, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, nel delineare i requisiti e le competenze che debbono possedere i Commissari di gara, stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La giurisprudenza amministrativa ha interpretato in modo costante il requisito dello “specifico settore” nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto.

Costituisce un principio consolidato quindi che il requisito in questione deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.

Pertanto, secondo il TAR, il livello di competenza tecnica richiesto ai membri della Commissione giudicatrice non deve essere necessariamente desunto da uno specifico titolo di studio, potendo risultare anche da altri elementi, quali incarichi svolti e attività espletate.

Nel caso di specie è stato ritenuto che i membri della Commissione di gara, essendo tutti responsabili di uffici tecnici, avessero maturato, a prescindere dal titolo di studi conseguito, una vasta esperienza nello specifico campo delle opere pubbliche che soddisfaceva il requisito professionale richiesto dall’oggetto di gara.

Dalla redazione