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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Emanuela Greco
Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici
Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici
Modifiche al Codice appalti |
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Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni - Terzo settoreSi modifica l'art. 30, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, e si estende l'applicazione delle disposizioni della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, oltre che alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, anche a forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici N1. |
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Conclusione dei contratti pubbliciViene modificato l’art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto deve avere luogo entro 60 giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione; salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto (così restringendo i casi in cui possa sussistere un'ipotesi di differimento concordata tra le parti). Si aggiunge che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Inoltre, la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto; viene tuttavia fatto salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell'art. 32 del D. Leg.vo 50/2016, in materia rispettivamente di termine minimo da rispettare dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, nonché in materia di domanda cautelare.
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Contratti sotto soglia |
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Clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie impreseSi modifica l’art. 36, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 con riferimento ai contratt |
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Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euroSi modifica l'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
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Qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenzaViene modificato l'art. 38 del D. Leg.vo 50/2016 dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Il comma 1 di tale art. 38 prevede l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Con la modifica è stato espunto il riferimento nel testo agli “ambiti di attività” in relazione al conseguimento della qualificazione. Tali ambiti sono elencati dal successivo comma 3 dell'art. 38. Essi sono: 1. capacità di progettazione; 2. capacità di affidamento; 3. capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. Il riferimento alla “capacità di programmazione” è stato eliminato dall'ambito di attività di cui al primo punto. Inoltre, il nuovo comma 3-bis, richiede alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori la qualificazione almeno nei primi due ambiti - inerenti alla capacità di progettazione e alla capacità di affidamento - stabilendo che le attività correlate al terzo ambito possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le aggiudicazioni, purché qualificati almeno in tale terzo ambito. Si specifica, con una modifica al comma 3 dell'art. 38, che è comunque fatto salvo quanto previsto dalla nuova disposizione del comma 3-bis. I criteri da utilizzare ai fini della qualificazione sono individuati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 38. Una modifica prevede che tale DPCM, con il quale sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco, sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata, la quale nel testo prima vigente ricopriva un ruolo meramente consultivo. Infine, ulteriori modifiche riguardano il comma 4 dell'art. 38, il quale elenca i requisiti previsti per la qualificazione suddividendoli in requisiti di base e requisiti premianti. Tra i requisiti di base si inserisce la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara, contestualmente espungendola dai requisiti premianti N1.
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Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneriaSi modifica la lett. a) dell'art. 46, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016. Tale art. 46, comma 1, elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed include, alla lettera a), gli archeologi. Con la modifica si specifica che possono essere ammessi gli archeologi professionisti singoli, associati e le società da essi costituite N1.
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Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economiciViene modificato l'art. 48, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016. Tale norma proibisce ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, con determinate caratteristiche (di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Si stabilisce ora che, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui alla lett. b) dell'art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre N1. |
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Scelta delle procedure e oggetto del contratto - Terzo settoreCon la modifica dell’art. 59 del D. Leg.vo 50/2016, in materia di scelta delle procedure e oggetto del contratto, si aggiunge, al comma 1, che resta fermo quanto previsto dal titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici N1.
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Motivi di esclusioneSi modifica la disciplina dei motivi di esclusione recata dall’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, il quale disciplina l'esclusione dell'operatore da parte della stazione appaltante in presenza delle irregolarità ivi indicate. Il comma 4 dell'art. 80 disciplina i casi di esclusione per gravi violazioni definitivamente accertate commesse dall'operatore economico e concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. La disposizione riscrive il quinto periodo del comma 4, consentendo alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla procedura quando essa sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. L'esclusione ex comma 4 non si applica quando: - l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe - ovvero, secondo la modifica introdotta, quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Rispetto alla previsione previgente, si prevede ora il perfezionamento - anziché la formalizzazione - con riferimento a tutte le fattispecie di estinzione, pagamento o impegno |
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Adeguatezza della copertura assicurativaSi modifica l'art. 83 del D. Leg.vo 50/2016, il cui comma 4 prevede che, per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Il nuovo comma 5-ter prevede che la valutazione dell’adeguatezza sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell’offerta, sia documentato l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione N1.
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Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali - Terzo settoreViene modificato l’art. 140 del D. Leg.vo 50/2016 in materia di norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali; in particolare al comma 1 si specifica che resta fermo quanto previsto dal titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici N1.
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Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettroniciSi modifica l’articolo 144 del D. Leg.vo 50/2016, introducendo il comma 6-bis che prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento.
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Forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturaleViene modificato l’art. 151, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, il quale attribuisce ora allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali (invece del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. La norma mira ad assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela. Resta fermo, inoltre, quanto previsto dall'art. 106, comma 2-bis, del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale riguarda l’autorizzazione per la concessione in uso individuale di beni culturali in consegna al Ministero per i be |
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Partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energeticaSi modifica l'art. 180, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, in materia di contratti di partenariato pubblico privato. Tale comma stabilisce che, con riferimento ai contratti di partenariato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente nonché da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, ivi compresi gli introiti diretti derivanti della gestione del servizio ad utenza esterna. Con la modifica si stabilisce che i ricavi di gestione possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica, definiti contrattualmente, purché chiaramente quantificabili. Tale disposizione si applica ai contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica (EPC). Inoltre, la novella pone in capo all'operatore economico il compito di rendere disponibile all'amministrazione concedente la quantificazione del miglioramento energetico, che deve essere verificata e monitorata per tutta la durata del contratto, anche mediante piattaforme informatiche dedicate alla raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici N1.
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Finanza di progettoCon una modifica all'art. 183 del D. Leg.vo 50/2016 in materia di finanza di progetto, si consente agli operatori economici di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Si prevede, inoltre, che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione, qualora non vi sia già presente. N1.
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Attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) |
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Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarieViene modificato l’art. 202 del D. Leg.vo 50/2016 che tratta la materia del finanziamento e della riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie. In particolare, si prevede che per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) senza contestuale approvazione dei progetti, l’utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d’opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito della medesima opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.
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Disposizioni transitorie e di coordinamentoUn’ulteriore modifica concerne l’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016 che reca disposizioni transitorie e di coordinamento. La modifica stabilisce che le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente D. Leg.vo 163/2006 (precedente codice dei contratti pubblici) sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivo. |
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deroghe temporanee alle disposizioni del codice appalti |
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Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.L'art. 1 del D.L. 76/2020 interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.
In particolare, l'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (temine prorogato dal D.L. 77/2021). In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione de |
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Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra sogliaL’art. 2, comma 1, del D.L. 76/2020, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 30/06/2023 (temine prorogato dal D.L. 77/2021). In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei suddetti termini, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso: - possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale - qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
L’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020 prevede - salvo quanto previsto al successivo comma 3 - che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di l |
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Disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitarioL'art. 4-bis del D.L. 76/2020 pone alcune norme transitorie per l'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero. In tali casi, le s |
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Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblicaL'art. 5 del D.L. 76/2020 prevede che fino al 30/06/2023 (temine prorogato dal D.L. 77/2021) in deroga all’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, possa avvenire esclusivamente nei seguenti casi e per il tempo strettamente necessario al loro superamento: - cause |
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Collegio consultivo tecnicoL'art. 6 del D.L. 16/07/2020, n. 76 prevede che fino al 30/06/2023 (temine prorogato dal D.L. 77/2021) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante. Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata al 17/07/2020, il collegio consultivo tecnico è nominato entro 30 giorni decorrenti da tale data. |
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Fondo per la prosecuzione delle opere pubblicheL’art. 7 del D.L. 76/2020 prevede l’istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche |
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Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimentoSi prevede inoltre (commi 7-bis e 7-ter dell’art. 7 del |
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Disposizioni urgenti in materia di contratti pubbliciL'art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti: - i cui bandi o avvisi di indizione di una gara sono già stati pubblicati al 17/07/2020; - in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, in cui al 17/07/2020 siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini; - e in ogni caso per le procedure avviate a decorrere dal 17/07/2020 e fino alla data del 30/06/2023 (temine prorogato dal D.L. 77/2021).
Per tali procedure: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 nelle more della verifica: |
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Deroghe dibattito pubblicoL'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 76/2020 - in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio - prevede che, sino |
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