FAST FIND : FL6005

Flash news del
09/10/2020

Incentivi attività tecniche della P.A. dopo il D.L. Semplificazioni

La Corte dei Conti si pronuncia in merito alla spettanza o meno degli incentivi correlati allo svolgimento di funzioni di natura tecnica all’interno della P.A., in relazione alle procedure di affidamento in deroga introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”).

L’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 disciplina l’erogazione di incentivi per determinate funzioni tecniche svolte da dipendenti pubblici in relazione alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture (vedi Attività tecniche dipendenti della P.A.: abilitazione, svolgimento e incentivi).

INCENTIVO SOLO IN PRESENZA DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA - La disciplina dell’incentivo richiede, da un lato che vi sia l’effettivo svolgimento di una delle attività elencate dalla norma di riferimento (programmazione della spesa per investimenti; valutazione preventiva dei progetti; predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici; attività di RUP; direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione; collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità; collaudo statico), e dall’altro che le suddette attività siano riferibili a contratti affidati mediante una procedura di gara o, comunque, una procedura comparativa, seppur in forma semplificata.
Ne consegue che deve essere esclusa la corresponsione dell’incentivo con riferimento ad una procedura negoziata senza bando di gara, nonché in tutti i casi in cui vi sia assenza di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva (vedi Attività tecniche dipendenti della P.A.: abilitazione, svolgimento e incentivi per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali).

PROCEDURE IN DEROGA INTRODOTTE DAL D.L. SEMPLIFICAZIONI - Il principio è stato ribadito con riferimento alle modifiche normative introdotte dall’art. 1 del D.L. 76/2020. Detto articolo prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31/12/2021 (vedi Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici ).
Dette procedure prevedono l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 Euro.
A tal proposito, C. Conti 121/2020, sez. controllo Veneto (testo in allegato), ha affermato che la procedura introdotta dall’art. 1 del D.L. 76/2020 va ritenuta di stretta interpretazione, e non consente alcun effetto estensivo del regime derogatorio che possa autorizzare un ampliamento della portata dell’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 ai casi in cui non vi sia comunque a monte una procedura comparativa, per quanto semplificata.
Prosegue la Corte affermando che - nello schema previsto dall’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 - la presenza di una gara o di una procedura comparativa costituiscono presupposto necessario e inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, i quali presuppongono lo svolgimento di indagini preliminari di mercato, la predisposizione di schemi contrattuali, la comparazione concorrenziale fra più soluzioni, ecc.
Solo in presenza di queste attività, l’incentivo può essere ammesso.

ECCEZIONI - Possono peraltro fare eccezione le ipotesi nelle quali - per la complessità della fattispecie contrattuale - l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Dalla redazione