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24/09/2020

Appalti pubblici: il Decreto Semplificazioni modifica la disciplina dei motivi di esclusione

In tema di appalti pubblici, il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) ha modificato la disciplina dei motivi di esclusione dell'operatore dalla partecipazione alle procedure di appalto.

Il D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120) modifica l’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti), il quale disciplina l'esclusione dell'operatore da parte della stazione appaltante per i motivi ivi indicati.

In particolare, il comma 4 dell'art. 80 disciplina i casi di esclusione per gravi violazioni commesse dall'operatore economico concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali.
La prima parte dell’art. 80, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
La modifica consente ora alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla procedura quando essa sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

L'esclusione ai sensi del comma 4 non si applica quando:
- l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe
- ovvero, secondo la modifica introdotta, quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto
purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Si rileva che, rispetto alla previsione previgente, si prevede ora il perfezionamento - anziché la formalizzazione - con riferimento a tutte le fattispecie di estinzione, pagamento o impegno.
 

Dalla redazione