Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Offerte anomale ed esclusione automatica nelle gare ai sensi del D.L. Semplificazioni
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. L. 11 settembre 2020, n. 120) ha introdotto diverse novità in materia di contratti pubblici, con la finalità di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, tentando di rimediare alle ricadute economiche negative conseguenti all’adozione delle misure inerenti l’emergenza sanitaria (si veda Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici ).
TAR Piemonte 17/11/2020, n. 736 si è pronunciata in merito all’applicazione pratica delle nuove previsioni legislative, dove la controversia è nata da una procedura, il cui relativo avviso pubblico dava (contraddittoriamente) atto del suo esperimento ai sensi dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b) nonché ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lettera b).
DISCIPLINA APPLICABILE SENZA DISTINZIONE DI SETTORI- Da un lato TAR Piemonte 736/2020 ha chiarito che l’applicazione della disciplina emergenziale non è correlata nel testo di legge alle gare strettamente connesse all’emergenza sanitaria (distinzione che, per altro, rischierebbe di indurre ulteriori complicazioni e contenziosi volti a “perimetrare” cosa si intenda per gare “connesse all’emergenza sanitaria”) ma più genericamente all’emergenza economica indotta dall’emergenza sanitaria, quindi senza distinzione di settori.
In altri termini, il TAR è stato chiarissimo nel ribadire che non vi sia un nesso tra l’applicazione della disciplina emergenziale e il tipo di bene o servizio oggetto della gara, dato che il testo di legge non prevede distinzione di settori.
ESCLUSIONE AUTOMATICA NON INDICATA NEL BANDO O INVITO -Dall’altro lato invece la stessa pronuncia ha ribadito che l’istituto giuridico dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (vedi Offerte anomale nelle gare pubbliche, determinazione e verifica)si applica nelle procedure indette ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall’art. 1 del D.L. 76/2020, anche se la circostanza non viene indicata nel bando o nell’invito.
Se, dunque, l’intero obiettivo della disciplina è quello di semplificare l’andamento delle gare, l’esclusione automatica nelle gare sottosoglia prevista dall’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 3, risulta certamente coerente con la finalità della norma.
Ne segue secondo il TAR che l’interpretazione di tale disciplina non lascia margine di scelta alla stazione appaltante che in questo caso deve procedere all’esclusione automatica, anche laddove la disciplina di gara non abbia espressamente previsto l’ipotesi dell’esclusione automatica, nei casi di gara al massimo ribasso con numero di offerte ammesse paro o superiori a cinque.