Affidamento diretto in deroga per servizi di architettura e ingegneria: chiarimenti dal MIMS | Bollettino di Legislazione Tecnica
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15/12/2021

Affidamento diretto in deroga per servizi di architettura e ingegneria: chiarimenti dal MIMS

In caso di affidamento diretto per servizi di architettura e ingegneria, la stazione appaltante può comunque richiedere dei preventivi esplicitando nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

Con il quesito 1088/2021 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto quali regole occorresse seguire nella scelta degli operatori da invitare, relativamente agli affidamenti diretti di cui alla lett. a) dell'art. 1, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77), con particolare riferimento alle procedure riguardanti i servizi di architettura e ingegneria, qualora la stazione appaltante decida di non procedere ad un affidamento diretto tout court ma voglia procedere alla richiesta di 3 preventivi. 

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha risposto che:
- l'affidamento diretto previsto dalla lett. a) dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato;
- in tale ipotesi la SA procede all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
- resta fermo il rispetto dei princìpi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, di cui all’articolo 30 del D. Leg.vo 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione (si veda in proposito D.L. Semplificazioni 2021: affidamento diretto ad operatori economici con provate esperienze);
- ad ogni modo non è precluso alla SA procedere all’eventuale confronto dei preventivi di spesa, ricorrendo ad elenchi di operatori economici (ivi incluso l’elenco MEPA) nonché all’espletamento di indagini di mercato;
- anche in tal caso la norma non impone una particolare motivazione, né rigide regole da seguire per la scelta degli operatori cui richiedere il preventivo, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione e degli ulteriori princìpi sopra citati;
- si consiglia di esplicitare nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori, come previsto al punto n. 5.2. delle linee guida n. 4 ANAC, di cui alla Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206, aggiornata con la successiva Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636

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