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05/08/2021

D.L. Semplificazioni 2021: affidamento diretto ad operatori economici con provate esperienze

Il Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) convertito in legge ha modificato il D.L. 76/2020 che prevede deroghe temporanee alle disposizioni del Codice appalti per i contratti sotto soglia.

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (temine prorogato dal D.L. 77/2021).

L’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:
- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro
Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30/06/2023.

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), ha modificato l'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:
- in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
- anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
- comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

Dalla redazione