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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Bonifici per lavori su parti comuni condominiali e adempimenti amministratori di condominio
Con la Risoluzione 20/09/2018, n. 67/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, con riguardo ai bonifici per spese che usufruiscono delle detrazioni fiscali (vedi Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, misure antisismiche, acquisto mobili), sui quali viene effettuata ai sensi dell'art. 25 del D.L. 78/2010 la ritenuta alla fonte da parte di banche e Poste italiane (vedi La Ritenuta d’acconto sui bonifici per le spese soggette a detrazione fiscale), non sono dovute le comunicazioni obbligatorie da parte dell'amministratore di condominio all'anagrafe tributaria.
Si tratta degli obblighi di cui all’art. 1 del D.M. 12/11/1998 (emanato a sua volta in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973, comma 9), relativi alle comunicazioni all’anagrafe tributaria da parte dell’amministratore di condominio (compilazione del quadro AC nel modello Redditi e del quadro K nel modello 730).
Infatti, poiché dette somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari, e pertanto sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta - modello 770, quadro SY, sezione III - si ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel caso di esonero previsto dal punto b) del comma 2 del citato art. 1 del D.M. 12/11/1998.
I dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
La sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può pertanto non essere compilata da parte dell’amministratore.