D. P.R. 29/09/1973, n. 605 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.R. 29/09/1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributarla e al codice fiscale dei contribuenti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 186
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- L. 24/12/2007, n. 244
- D. Leg.vo 21/11/2007, n. 231
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248)
- L. 30/12/2004, n. 311
- D.P.R. 14/10/1999, n. 542
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473
- L. 27/12/1997, n. 449
- D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241
- D.L. 08/01/1996, n. 6 (L. 06/03/1996, n. 110)
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- D.L. 15/01/1993, n. 6 (L. 17/03/1993, n. 63)
- L. 30/12/1991, n. 413
- D. Leg.vo 26/11/1991, n. 393
- D.L. 13/05/1991, n. 151 (L. 12/07/1991, n. 202)
- D. Min. Finanze 15/11/1989, n. 400
- D.L. 30/09/1989, n. 332 (L. 27/11/1989, n. 384)
- D.L. 02/03/1989, n. 69 (L. 27/04/1989, n. 154)
- D.L. 02/03/1989, n. 66 (L. 24/4/1989, n. 144)
- D.L. 30/12/1982, n. 953 (L. 28/02/1983, n. 53)
- D.L. 28/02/1981, n. 36 (L. 29/04/1981, n. 163)
- L. 20/07/1979, n. 289
- D.P.R. 26/05/1979, n. 250
- D.P.R. 22/06/1978, n. 485
- L. 27/12/1977, n. 987
- D.P.R. 23/12/1977, n. 955
- Comunicato in G.U. 20/12/1976, n. 337
- D.P.R. 02/11/1976, n. 784
- D.P.R. 11/08/1975, n. 440
- D.P.R. 23/12/1974, n. 691
- L. 14/08/1974, n. 354
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1 - Compiti dell'anagrafe tributaria

N1

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Art. 2 - Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni

N1

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Art. 3 - Attribuzione del numero di codice fiscale

N1

Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di co

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Art. 4 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale

N1

La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto rich

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Art. 5 - Comunicazione del numero di codice fiscale

N1

Il numero di codice fiscale, attribuito d'uffi

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Art. 6 - Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale

N1

Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;

b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico; N51

c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978; N56

d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta al

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Art. 7 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria

Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. N59

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. N16

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. N17

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Art. 8 - Poteri dell'anagrafe tributaria

N1

L'anagrafe tributaria può

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Art. 9 - Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni

N1

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Art. 10 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze

N1

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Art. 11 - Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private

N8

I

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Art. 12 - Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici

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Art. 13 - Sanzioni

N61

1. È punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:

a) non ric

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1399382 12299049
Art. 14 - Applicazione della sanzione

N32

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1399382 12299050
Art. 15 - Segreto d'ufficio

N1

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DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 16 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria

N1

La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sarà eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1° gennaio 1978. N62

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Art. 17

N1

Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1974, con esclusione di quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri, e che entro il 31 gennaio 1977 non riceveranno comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il tr

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Art. 18

N1

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, tale numero ha a

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Art. 19

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1399382 12299056
Art. 20

N1

N25

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1399382 12299057
Art. 21 - Indicazione del numero di codice fiscale

N1

A decorrere dal 1° gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1° luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:

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Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Nei sei mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali previsti dagli articoli 2, 3, 4, 7, 10 e 16.

 

 

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Testo vigente alla data del caricamento (24/11/2014).

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