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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/03/2018, n. 086/Pres.
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Testo del provvedimento
IL VICEPRESIDENTE
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in particolare l'articolo 59 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive, mediante l'acquisto di arredi e attrezzature, l'effettuazione di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, comprese la costruzione di nuovi ed |
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Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo") |
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CAPO I - Finalità e ambito di applicazione |
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Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese turistiche esercenti le strutture ricettive alberghiere, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, gli affittacamere, le strutture ricettive all’aria aperta, le strutture ricettive a carattere sociale, i rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi nonché i pubblici esercizi annessi alle strutture ricettive medesime, rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che realizzano le iniziative di cui all’articolo 7. N6 2. Per l'ammissibilità a contributo le imprese richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti: |
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CAPO II - Regime di aiuto, ammontare del contributo e divieto di cumulo |
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Art. 3 - Regimi di aiuto1. Gli incentivi per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente regolamento sono concessi, su espressa indicazione dell'impresa richiedente gli aiuti, in osservanza: a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. “Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'imp |
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Art. 4 - Esclusioni1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del |
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Art. 5 Intensità dell'aiuto e ammontare del contributo1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), l'intensità massima dell'aiuto, applicata all'importo della spesa ammissibile come determinato ai sensi d |
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Art. 6 - Divieto di cumulo1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato. 2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a no |
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CAPO IIII - Iniziative finanziabili, spese ammissibili e punteggi |
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Art. 7 - Iniziative finanziabili1. Sono finanziabili le seguenti iniziative: a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turist |
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Art. 9 - Attribuzione punteggi1. La valutazione delle domande è effettuata attribuendo i seguenti punteggi: a) nel caso di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a); 1) se dirette all'innalzamento della classificazione della struttura ricettiva turistica: 8 punti; 2) se dirette all'incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 8 punti; 3) se dirette al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili: 5 punti; 4) se dirette alla realizzazione di spazi e degli annessi impianti destinati al benessere e alla cura della persona: 9 punti; |
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CAPO IV - Procedimento contributivo |
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Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande1. Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (di seguito denominato CATT FVG). 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate prima dell'avvio delle iniziative a cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto. Il decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nel decreto di cui al comma 2 e sono redatte secondo gli schemi di cui al comma 10. 4. Nell'arco temporale di cui al comma 2 le imprese possono presentare una sola domanda. 5. I termini di cui al comma 2 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio. 6. Le domande si considerano validamente presentate se: |
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Art. 11 - Avvio dell'iniziativa1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 10, comma 2, si intende: a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel |
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Art. 12 - Informazioni sul procedimento e nota informativa1. Il CATT FVG comunica al soggetto richiedente l'incentivo: a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia; b) l'ogget |
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Art. 13 - Istruttoria delle domande1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. 3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi |
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Art. 14 - Formazione della graduatoria e concessione dei contributi1. I contributi sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000. 2. Il CATT FVG approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9 entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza dell'arco temporale richiamato dal comma 4 dell'articolo 10. Il suddetto termine è sospeso, previa comunicazione del CATT FVG all'Amministrazione regionale, dalla data di invio delle richieste di documentazione integrativa fino alla data di ricevimento della medesima documentazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/2000. 3. I contributi son |
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CAPO V - Rendicontazione della spesa |
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Art. 15 - Presentazione della rendicontazione delle spese1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. |
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Art. 16 - Modalità di rendicontazione delle spese1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime. 2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione: a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa; b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; |
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Art. 17 - Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. 2. Le proposte di |
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CAPO VI - Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione del contributo |
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Art. 18 - Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 16 e 17, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione. 3. |
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Art. 20 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presenta |
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Art. 21 - Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 12 comunica al soggetto interessato i termini massimi: a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo; |
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CAPO VII - Obblighi dei beneficiari e controlli |
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Art. 22 - Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento: |
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Art. 23 - Vincolo di destinazione1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24: a) nel caso di beni mobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione; b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. |
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Art. 24 - Variazioni soggettive dei beneficiari1. Ai sensi dell'articolo 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; |
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Art. 25 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/20 |
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CAPO VIII - Rinvii, abrogazioni e norme transitorie |
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Art. 27 - Rinvio dinamico1. Ai sensi dell'articolo 38-bis della legge region |
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Art. 28 - Norme transitorie1. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti "de minimis" alle imprese, nei limiti previsti del periodo di applicaz |
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Art. 29 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 - Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013(Riferito agli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento) Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi: a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato |
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Allegato B - Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014(Riferito agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento)
Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti: a) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiut |
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Allegato C - Elenco dei Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale e dei Comuni montani in fascia C(Riferito agli articoli 3 e 9, comma 2 del regolamento)
Elenco dei Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale
Elenco dei Comuni montani in fascia C
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