Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e in particolare l’articolo 59 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche), ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di ottenere l’incremento e il miglioramento delle strutture ricettive, mediante l’acquisto di arredi e attrezzature, l’effettuazione di l