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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/12/2021, n. 0207/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/12/2021, n. 0207/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/12/2021, n. 0207/Pres.
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PremessaIL PRESIDENTE VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in particolare l'articolo 59 il quale prevede la concessione di contributi alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive; VISTA inoltre la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa |
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CAPO I - Finalità e ambito di applicazione |
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Art. 2 - Beneficiari del contributo1. I contributi sono concessi alle strutture ricettive: a) alberghiere; b) condhotel; c) bed and breakfast; |
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CAPO II - Regime di aiuto, ammontare del contributo e cumulo |
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Art. 3 - Regimi di aiuto1. Gli incentivi per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente regolamento sono concessi, su espressa indicazione dell'impresa richiedente gli aiuti, in applicazione: a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis |
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Art. 4 - Esclusioni1. Sono escluse dal contributo le imprese rientranti nei casi di esclusione previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n |
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Art. 5 - Modifica dell'allegato1. L'allegato al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente in materia di atti |
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Art. 6 - Intensità dell'aiuto e ammontare del contributo1. In applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti sono concessi nella misura massima, applicata all'importo della spesa ammissibile: a) del 50% se il beneficiario è una struttura ricettiva alberghiera; |
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Art. 7 - Cumulo1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del rego |
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CAPO IIII - Iniziative finanziabili, spese ammissibili e punteggi |
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Art. 8 - Iniziative finanziabili1. Il contributo è concesso per le seguenti iniziative finalizzate ad ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo: a) acquisto di arredi e attre |
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Art. 9 - Limite minimo e spese ammissibili1. Sono ammissibili le seguenti spese, nei limiti del 50%, se sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo: a) spese per acquisto e montaggio di arredi e attrezzature nuove di fabbrica ad esclusione delle spese per l'acquisto di beni soggetti a facile usura, per u |
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CAPO IV - Presentazione della domanda e avvio dell'iniziativa |
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Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda1. La domanda di contributo è presentata in via telematica al CATT FVG, nei termini e modalità indicati nel decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e turismo, pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 2. Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda nei termini individuati dal decreto di cui al comma 1. |
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Art. 11 - Avvio dell'iniziativa1. L'iniziativa si intende avviata: a) nel caso di acquisto di beni immobili, dalla data di acquisto specificata nel contratto di compravendita |
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CAPO V - Procedimento contributivo |
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Art. 12 - Formazione della graduatoria e concessione dei contributi1. I contributi sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, mediante valutazione comparata delle domande sulla base dei punteggi di cui all'allegato A. 2. Il CATT FVG approva la graduatoria entro centoventi giorni dalla scadenza del te |
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Art. 13 - Istruttoria delle domande1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Se la domanda è irregolare |
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CAPO VI - Rendicontazione della spesa |
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Art. 14 - Presentazione della rendicontazione delle spese1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento d |
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Art. 15 - Modalità di rendicontazione delle spese1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa; b) copia dei documenti di spesa; c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con indicazione degli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo |
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Art. 16 - Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. |
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CAPO VII - Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione del contributo |
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Art. 17 - Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal CATT FVG entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione. |
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CAPO VIII - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione |
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Art. 19 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione d |
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CAPO IX - Obblighi dei beneficiari, vincoli di destinazione e variazioni |
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Art. 20 - Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari hanno l'obbligo: a) di mantenere i requisiti soggettivi di c |
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Art. 21 - Vincolo di destinazione1. Il beneficiario mantiene il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo a pena di re |
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Art. 22 - Variazioni soggettive dei beneficiari1. È ammessa la variazione soggettiva del beneficiario alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 32-ter della legge regionale 7/2000. |
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CAPO X - Norme transitorie e finali |
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Art. 23 - Norme transitorie1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le iniziative devono essere state avviate do |
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Art. 24 - Abrogazioni1. È abrogato il D.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 086/Pres., (Regolamento concernente criteri e modalità per la co |
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Art. 25 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regi |
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Allegato A(riferita all'articolo 12)
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