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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 03/01/2018
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Euro |
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Art. 1. - Oggetto1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, o di proprietà della Regione per la sola Re |
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Art. 2. - Piani regionali1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell’istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 2. I piani regionali, redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell’istruzione, de |
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Art. 3. - Criteri per la definizione dei piani regionali e per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento1. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, devono, sempre nell’ottica di efficienza economica dell’investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorità agli interventi nell’ordine di seguito indicato: a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale; b) interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture |
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Art. 4. - Ipotesi di revoca1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede con proprio decreto, sentite le Regioni, alla revoca dei finanziamenti nelle seguenti ipotesi: a. l’intervento per il quale non venga presentata |
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Art. 5. - Stati di avanzamento e monitoraggio1. Gli enti beneficiari trasmettono alle Regioni di appartenenza gli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui al presente decreto, certificati ai sensi della normativa vigente, e la relativa richiesta di erogazione, utilizzando l’apposito sistema informativo di monitoraggio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. |
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