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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio (Legge di bilancio 2019)
I commi da 134 a 148 dell'articolo 1, della Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145) prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno - aventi la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
CONTRIBUTI ALLE REGIONI
Il comma 134 prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033).
Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza:
- del territorio a rischio idrogeologico;
- di strade, ponti, e viadotti;
- nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.
Ogni anno, le regioni devono provvedere all’assegnazione dei contributi (per almeno il 70%) ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse (comma 136).
In base al comma 137, le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.
CONTRIBUTI AI COMUNI
Il comma 139 assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033).
I commi 140-144 disciplinano la procedura per la concessione dei contributi ai comuni prevedendo le seguenti fasi procedurali:
- presentazione, al Ministero dell’interno, delle richieste di contributo entro il 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo;
- determinazione, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dei contributi entro il 15 novembre;
- erogazione dei contributi, da parte del Ministero dell’interno, a partire dal 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, secondo uno scadenziario che tiene conto delle fasi di avanzamento. In particolare, la parte più consistente (pari al 60% del contributo) viene erogata entro il successivo 31 luglio, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori. L’affidamento dei lavori deve avvenire entro 8 mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo.
La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente.