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L. R. Umbria 18/11/1998, n. 37

Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
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TITOLO I - Principi fondamentali e finalità
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Capitolo I - Principi fondamentali
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Art. 1 - Principi programmatici comunitari e nazionali

1. La Regione dell'Umbria assume come riferimenti programmatici di politica regionale della mobilità gli atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie.

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Art. 2 - Principi programmatici regionali

N3

1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico strategico territoriale.

2. La Regi

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Art. 2-bis - Definizione dei sistemi di trasporto

N4

1. Ai

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TITOLO I - Principi fondamentali e finalità
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Capitolo II - Finalità
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Art. 3 - Finalità

N5

1. La Regione disciplina il trasporto pubblico regionale e locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalità di trasporto ai sensi della presente legge, come esercizio unitario su base regionale. A tal fine:

a) promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e la qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

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Art. 4 - Trasporto pubblico regionale e locale

N6

1. I servizi di trasporto pubbli

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Art. 5 - Servizi ferroviari e di autotrasporto

N9

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a

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Art. 5-bis - Gestione dei servizi ferroviari

N10

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Art. 6 - Servizi aerei

N11

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Art. 7 - Definizione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e su ferro

N12

1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma sono classificati in:

a) urbani;

b) extraurbani;

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TITOLO II - Ambiti e strumenti di programmazione
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Capitolo I - Ambiti di programmazione
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Art. 8 - Ambiti di traffico

N13

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Art. 9 - Àmbito di traffico provinciale

N14

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Art. 10 - Ambito di traffico comunale

N15

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TITOLO II - Ambiti e strumenti di programmazione
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Capitolo II - Strumenti di programmazione
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Art. 11 - Piano regionale dei trasporti

1. La Regione approva il Piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari sia non ferroviari, su gomma e lacuali di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) e quelli definiti all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), nonché quelli aerei, tenendo anche conto delle relative infrastrutture. Tale Piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del piano urbanistico strategico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) e sue successive modificazioni ed integrazioni. N16

2. Il Piano, in particolare:

a) individua le azioni politico amministrative della Regione nel settore dei trasporti e della viabilità pe

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Art. 12 - Piano di bacino

N24

1. Il Piano di bacino è lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, il cui schema è predisposto in collaborazione tra Regione, province e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con le modalità di confronto stabilite preventivamente con atto della Giunta regionale. Il Piano di bacino è elaborato in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 al fine di garantire il coordinamento tra i servizi erogati.

2. Il Piano di bacino è approvato mediante accordo di programma ed è sottoscritto dalla Regione e dalle province. In caso di mancato accordo, il Piano è approvato dalla Regione.

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Art. 13 - Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni

N25

1. I comuni, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), approvano i piani urbani della mobilità che integrano i piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 285/1992 e all'articolo 11, comma 2, lettera n bis) della presente legge ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale.

2. Il Piano urbano della mobilità è approvato dal comune previa conferenza dei servizi, che verifica la congruenza del medesimo, rispetto al Piano di bacino. Alla conferenza partecipano la Regione, le province ed i comuni limitrofi, anche al fine di garantire il coordinamento e l'intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto.

3. I piani urbani della mobilità in par

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Art. 14 - Unità di rete

N26

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Art. 15 - Programmi triennali

N27

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Art. 16 – Investimenti

N28

1. La Giunta regionale, relativamente ai mezzi di trasporto, approva specifici atti finalizzati ad individuare:

a) i mezzi per il trasporto su gomma o su fer

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TITOLO III - Funzioni e organizzazione dei servizi di TPRL

N29

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Capitolo I - Funzioni e competenze
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Art. 17 - Funzioni della Regione

N30

1. La Regione svolge i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 14 del decreto legislativo, nonché i compiti di indirizzo coordinamento, allocazione delle risorse, vigilanza, monitoraggio, nei limiti della presente legge e del decreto legislativo. N31

2. In particolare:

a) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in armonia con le previsioni dei Piani e della programmazione regionale e tenendo conto della programmazione degli Enti locali, previa acquisizione del parere del CAL, con particolare riferimento alla lettera e-bis del comma 2 dell'articolo 11;

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Art. 18 - Funzioni delle province

N43

1. Sono delegate alle province di Perugia e Terni, che le esercitano d'intesa, attraverso accordo di programma, le seguenti funzioni:

a) predisposizione e approvazione in collaborazione con la Regione ed ANCI del Piano di bacino secondo le modalità previste all'articolo 12;

b) approvazione del programma dei servizi di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e), compresi i servizi lacuali e da svolgere sui territori a domanda debole sui territori montani e sugli spazi rurali, che devono essere congruenti con gli altri servizi offerti;

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Art. 19 - Funzioni dei comuni

N44

1. Sono delegate al comune le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto comunale ed al territorio di competenza, nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge.

2. In particolare i comuni:

a) predispongono, per i servizi aggiuntivi, il programma dei servizi che deve risultare congruente con i contenuti del Piano di bacino;

b) espletano, in qualità di stazione appalta

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Art. 19-bis - Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale

N45

1. Le attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo sono svolte dall'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità Spa, costituita in house, già titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria.

2. L'Agenzia unica esplica le proprie funzioni in attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione di Regione, province e comuni e degli indirizzi dagli stessi enti impartiti, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

a) organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi;

c) gestione della mobilità complessiva, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'acces

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Art. 20 - Servizi per i territori montani

N46

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TITOLO III - Funzioni e organizzazione dei servizi di TPRL
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Capitolo II - Organizzazione dei servizi
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Art. 21 - Criteri per la determinazione dei servizi minimi

N47

1. I criteri per determinare i servizi minimi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f) sono individuati, prima della scadenza del contratto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 23, con un atto di indirizzo della Giunta regionale, previo parere della Commissione

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Art. 21-bis - Strumenti di supporto tecnico-operativo

N48

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Art. 22 - Procedure e modalità per l'affidamento dei servizi

N49

1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente e tenendo conto della qualità del servizio offerto determinata secondo criteri individuati nello schema di bando di gara e nel capitolato d'appalto di cui all'articolo 23.

2. L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente sentite le organizzazioni sindacali.

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Art. 23 - Contratti di servizio

1. I contratti di servizio regolano nel rispetto della normativa statale l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati e sono stipulati, per i servizi di rispettiva competenza, dagli enti concedenti con le imprese affidatarie.

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Art. 24 - Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi

1. I contratti di servizio sono stipulati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo e in particolare contengono:

a) il periodo di validità di almeno sei anni e comunque non superiore a quello fissato dai regolamenti comunitari; N52

b) l'oggetto del contratto;

c) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma analitico di esercizio;

d) i casi in cui può o deve essere variato e/o adeguato il programma di esercizio; N53

e) l'obbligo dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza e la qualità del servizio; N54

e-bis) l'obbligo dell'affidatario del rispetto delle norme sulla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; N55

f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di informazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e della carta dei servizi;

g) la struttura tariffaria adottata;

h) gli importi dovuti dall'ente affidante a

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Art. 25 - Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi

1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

a) al gestore che cessa il servizio per qualsiasi causa non spetta alcun indennizzo;

b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A), al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, nonché degli eventuali contratti integrativi azi

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Art. 26 - Organizzazione dei servizi

N81

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Art. 27 - Normativa europea

1. I contratti di servizio sono predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento CE 1370/2007, nonché nel rispetto dei principi s

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Art. 28 - Sistema tariffario integrato

N83

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Art. 29 - Immatricolazione autovetture

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nei casi pre

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TITOLO IV - Norme finali, finanziarie e transitorie
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Art. 30 - Poteri sostitutivi regionali

1. In caso di inerzia da parte degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale dispone specifici interventi sostitutivi

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Art. 31 - Vigilanza e controllo

1. Gli enti concedenti esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di

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Art. 32 - Norma finanziaria

1. Per il finanziamento di quanto previsto nella presente legge è istituito il fondo regionale trasporti.

1-bis. Al finanziamento del fondo regionale trasporti concorrono anche i comuni per i servizi di cui al comma 2, lettera b). N87

2. Le risorse destinate al fondo per il trasporto pubblico regionale e locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:

a) risorse destinate all'effettuazione dei servizi ferroviari;

b) risorse destinate ai servizi di mobilità costituiti da sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, asce

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Art. 33 - Osservatorio della mobilità

N94

1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione politiche territoriali, amb

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Art. 33-bis - Comitato di monitoraggio

N96

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Art. 33-bis 1 - Consulta regionale degli utenti della mobilità

N97

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22058 11855159
Art. 33-ter - Distrazione di autobus

N98

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Art. 34 - Norme transitorie

1. La Regione approva il piano regionale dei trasporti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

2. Gli Enti locali adempiono a quanto previsto agli articoli 9, 12, 13, 14, e 15 entro sei mesi dalla pubblicazione del piano regionale di cui al comma 1.

3. Le risorse destinate all'effettuazione dei servizi del trasporto pubblico loc

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Art. 35 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate, dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti norme:

a) L.R. 4 novembre 1981, n. 74;

b) L.R. 17 agosto 1979, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell'art. 7 e dell'art. 12, comma 5;

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Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 27/12/2018, n. 14..

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