Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 27/03/2002, n. 3 e, successivamente, abrogato, dall’art. 11, della L.R. 03/04/2012, n. 5, così recitava:

“Art. 9 - Àmbito di traffico provinciale

1. Per àmbito di traffico provinciale si intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, sociali e turistiche.

2. Gli àmbiti di traffico, ai fini della programmazione e dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono quelli individuati dall'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.

3. Il Piano regionale dei trasporti definisce i criteri e le priorità per l'individuazione da parte delle Province, ai soli fini della programmazione, dei bacini, indicando le modalità per favorire la gestione unitaria del servizio nell'intero ambito regionale.”

Dalla redazione