Articolo aggiunto dall’art. 16, della L.R. 27/03/2002, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 24, della L.R. 03/04/2012, n. 5, così recitava:

“Art. 21-bis - Strumenti di supporto tecnico-operativo

1. Le province e i comuni concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi.

2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 possono essere svolti in particolare i seguenti compiti:

a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

e) ogni altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi della presente legge.2

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