Articolo sostituito dall'art. 10, della L.R. 27/03/2002, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, della L.R. 03/04/2012, n. 5, così recitava:

“Art. 15 - Programmi triennali

1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 422/1997, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21, tenendo conto:

a) degli atti di programmazione della Regione;

b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;

c) degli standard di qualità e quantità coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;

d) dell'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;

e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative della mobilità;

f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;

g) dei parametri territoriali e di popolazione.

2. La Regione si assume l'onere finanziario dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21 e garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.

3. La Provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata in conformità all'articolo 7 della legge regionale n. 34/1998.”

Dalla redazione