Articolo abrogato dall'art. 25, comma 2, della L.R. 27/03/2002, n. 3, così recitava:

“Art. 6 - Servizi aerei

1. La Regione esercita funzioni e compiti delegati ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo.

2. La Regione sostiene e promuove lo sviluppo dell'aeroporto regionale dell'Umbria.

3. I servizi di trasporto pubblico locale assicurano adeguati collegamenti con i servizi dell'aeroporto regionale dell'Umbria.”

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