Articolo aggiunto dall’art. 36, della L.R. 03/04/2012, n. 5 e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 2, della L.R. 11/04/2016, n. 5, così recitava:

“Art. 33-bis 1 - Consulta regionale degli utenti della mobilità

1. La Regione, al fine di assicurare un'ampia partecipazione alla fase di formazione del Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 e del piano di bacino di cui all'articolo 12, nonché per l'individuazione delle problematiche e delle possibili soluzioni emergenti nel sistema della mobilità e dei trasporti sul territorio regionale e la formulazione di proposte rispetto all'organizzazione del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti, la Consulta regionale degli utenti della mobilità, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita dall'Assessore regionale ai trasporti, che la presiede, e dai rappresentanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria del settore dei trasporti e delle associazioni a difesa degli utenti, maggiormente rappresentative a livello regionale. I componenti della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale e la loro partecipazione alla Consulta stessa è a titolo gratuito.”

Dalla redazione