Articolo abrogato dall'art. 25, comma 2, della L.R. 27/03/2002, n. 3, così recitava:

“Art. 14 - Unità di rete

1. Per unità di rete si intende il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale contenuti nei piani di competenza dei rispettivi enti locali.

2. Per l'affidamento dei servizi vengono espletate procedure concorsuali riferite all'unità di rete di cui al comma 1, con esclusione dei servizi in aree a domanda debole, di quelli destinati a persone con ridotta capacità motoria e dei servizi di collegamento con le reti primarie su gomma, per ciascuno dei quali vengono espletate procedure concorsuali autonome.

3. In nessun caso è consentito l'affidamento dei servizi in subconcessione.

4. Per l'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 2, si applica la procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.”

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