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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 29/12/2016, n. 19
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Capo I - Disposizioni in materia di programmazione e di contabilità |
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Art. 1 - Omissis |
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Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979, dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relative agli strumenti contabili e di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali |
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Capo II - Disposizioni in materia di trasparenza e di personale |
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Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'articolo 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), relative alla trasparenza1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2014 è inserito il seguente: "2 bis. Inoltre è assicurato l'accesso ai dati che non necessitano di rielaborazione e ai documenti detenuti dall'amministrazione provinciale o dai soggetti indicati nel comma 1, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria." 2. All'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: "Salvo quanto disposto da quest'articolo,"; b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "La stessa disciplina si applica anche per l'accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 bis del decreto legislativo |
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Art. 4 - Art. 5 - Omissis |
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Capo III - Disposizioni in materia di enti locali e di società |
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Art. 6 - Omissis |
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Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici1-7. Omissis 8. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), è inserito il seguente: "9 quinquies. In deroga al comma 7, lettera d), nel trasporto pubblico locale è ammessa la partecipazione di capitali privati alla società in house, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, quando la percentuale di capitale pubblico ammonta almeno al 99,99 per cento e la liquidazione della quota residuale in mano privata è troppo onerosa." |
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Art. 8 - Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento") - Omissis |
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Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali e di edilizia abitativa |
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Art. 9 - Omissis |
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Art. 10 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)1. Nel comma 4 dell'artico |
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Art. 11 - Scadenza di graduatorie in materia di edilizia abitativa agevolata1. La scadenza delle graduatorie per la concessione di contributi per interventi di edilizia abitativa agevolata approvate ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), dell'articolo 58 (Dispos |
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Art. 12 - Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" |
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Capo V - Disposizioni in materia di scuola e di asili nido |
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Art. 13 - Art. 14 - Omissis |
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Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), e dell'articolo 14 della connessa legge provinciale 19 ottobre 2007, n.171. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli asili nido 2002 è inserito il seguente: "1 bis. Per assicurare la continuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire la partecipazione alle procedure di gara anche a soggetti ulteriori ris |
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Art. 16 - Art. 19 - Omissis |
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Capo VI - Disposizioni in materia di turismo, lavoro e commercio |
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Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)1. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sui campeggi 2012, le parole: "ventiquattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore da determinare in relazione alla durata dei predetti eventi". |
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Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente: "3 bis. La prestazione dei servizi previsti al comma 3 può essere inoltre fornita negli alloggi a uso turistico posti nell'immediata prossimità dell'esercizio alberghiero nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità degli alloggi a uso turistico nei periodi di mancato utilizzo da parte del proprietario; b) gli alloggi a uso turistico devono essere collocati in un'area nella quale è consentita anche la |
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Art. 22 - Art. 23 - Omissis |
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Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)1. Nel comma 2 dell'articolo 1 quinquies della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "dal comma 1 dell'articolo 1 quater" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1 quater, co |
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Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)1. Nel comma 3 bis dell'articolo 41 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "l'impianto a uso privato può essere dismesso previa comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "la dismissione dell'impianto a uso privato è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di commercio". 2. Alla fine del comma 3 dell'artic |
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Capo VII - Disposizioni in materia di aree protette, energia e lavori pubblici |
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Art. 26 - Modificazioni dell'articolo 44 sexies della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. All'articolo 44 sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il piano del parco nazionale tiene luogo dei piani regolatori |
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Art. 27 - Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)1. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "cinquantadue mesi dalla data di |
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Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 141. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 è inserito il seguente: "3 bis. Il parere tecnico-amministrativo del comitato di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è richiesto nelle procedure per l'affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture. Il comitato è integrato con diritto di voto dal dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto." 2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: ", e a tal fine, nel rispetto degli atti d'indirizzo dell'ANAC, adotta con deliberazioni della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC. Le linee guida sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale." 3. L'articolo 13 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Pubblicazione dei bandi di gara) 1. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa statale." 4. All'articolo 15 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: "nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara" sono soppresse; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. La Provincia favorisce, tramite apposite linee guida, l'inserimento nei bandi di gara del possesso di certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione alla procedura." 5. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente: "b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;". 6. All'articolo 21 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Capo VIII - Disposizioni finali |
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Art. 29 - Abrogazione di disposizioni superate1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A. |
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Art. 30 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regio |
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Allegato A - Disposizioni provinciali abrogate (articolo 29)
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27/11/2024
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