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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 12/03/2002, n. 4
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- L.P. 19/10/2007, n. 17
- L.P. 27/12/2012, n. 25
- L.P. 28/03/2013, n. 5
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- L.P. 21/07/2016, n. 12
- L.P. 29/12/2016, n. 19
- L.P. 29/12/2017, n. 17
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Art. 1 - Finalità1. La Provincia riconosce il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra donne e uomini in un quadro di pari opport |
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Art. 2 - Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro e i nidi familiari - servizio Tagesmutter; comprende inoltre i servizi integrativi al nido. Tali servizi sono istituiti o sostenuti dai comuni nell'ambito della propria programmazione. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e sentiti i soggetti iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 6 bis, definisce con propria deliberazione i livelli qualitativi minimi uniformi dei servizi, |
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Art. 3 - Nido d'infanzia1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. 1 bis. I comuni assicurano il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L'entità del concorso economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto dall'a |
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Art. 3 bis - Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro1. La finalità di assicurare alle famiglie con genitori lavoratori un luogo idoneo ad accogliere ed educare i figli durante l'orario di lavoro, agevolando la conciliazione dei tempi dell'attività lavorativa con quelli delle cure familiari, può essere perseguita anche mediante il sostegno di nidi d'infanzia costituiti presso datori di lavoro privati o pubblici, realizzati e gestiti anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i soggetti interessati. Tali nidi possono essere collocati in strutture interne ai luoghi di lavoro o prossime agli stes |
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Art. 4 - Nido familiare - servizio Tagesmutter1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul pi |
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Art. 5 - Servizi integrativi1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di acc |
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Art. 6 - Estensione dei servizi socio-educativi della prima infanzia1. La permanenza al nido d’infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter è assicurata, per motivi di continuità, alle bambine e ai bambini che, al compimento del terzo anno di età, non hanno a |
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Art. 6 bis - Accreditamento1. È istituito l'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 2. L'iscrizione all'albo costituisce titolo necessario per ot |
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Art. 7 - Gestione dei servizi1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui al comma 1 dell’articolo 2 sono ges |
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Art. 9 - Attività di programmazione di livello provinciale1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia: a) definisce specifici bacini d'utenza nonché il numero minimo e massimo di utenti in relazione ad ogni tipologia di servizio; b) stabilisce i requisiti e gli standard minim |
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Art. 10 - Organizzazione dei servizi1. I comuni, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, esercitano i seguenti compiti e funzioni: |
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Art. 11 - Interventi finanziari della Provincia1. La Provincia determina, ai sensi della legge in materia di finanza locale, la ripartizione dei trasferimenti ai comuni per il fi |
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Art. 11 bis - Autorizzazione per lo svolgimento di servizi per la prima infanzia1. E' soggetto ad autorizzazione lo svolgimento in forma imprenditoriale di servizi per la prima infanzia ri |
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Art. 12 - Abrogazioni1. Decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore della deliberazione di cui all’articolo 8, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia); |
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Art. 13 - Disposizione finanziaria1. Agli oneri di cui all’articolo 11 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per i trasferimenti ai comuni in materia di finanza locale. |
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23/12/2024
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