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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 07/01/1976, n. 3
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- L. 10/02/1992, n. 152
- D.P.R. 08/07/2005, n. 169
- D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2. - Attività professionali1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione; c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzatture connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale; d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attin |
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Art. 3. - Esercizio della professione1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali. |
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Art. 4. - Obbligo del segreto professionaleL'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle n |
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Art. 5. - Vigilanza sull'esercizio della professioneL'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza d |
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Art. 6. - Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubblicheGli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorit&a |
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Art. 7. - Riscossione dei contributiOgni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l |
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TITOLO II - ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI |
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Art. 10. - Composizione del consiglio dell'ordine |
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Art. 11. - Cariche del consiglio - Validità delle seduteIl consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario |
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Art. 12. - Attribuzioni del presidenteIl presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea |
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Art. 13. - Attribuzioni del consiglioIl consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; |
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Art. 14. - Decadenza dalla carica di membro del consiglio. SostituzioneIl membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. |
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Art. 15. - Scioglimento del consiglioIl consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovve |
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Art. 16. - Assemblea ordinaria degli iscrittiL'assemblea è convocata dal presidente. |
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Art. 17. - Assemblea per l'approvazione dei conti.L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di qu |
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Art. 18. - Assemblea straordinariaIl presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonch&eac |
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Art. 21. - Fusioni di ordiniQuando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato n |
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Art. 21-bis. - Federazione regionale degli ordini1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo. |
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Art. 21-ter. - Funzioni della federazione regionale1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni: |
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Art. 21-quater. - Funzioni degli organi della federazione regionale1. È di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali: a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione; b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione; c) |
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TITOLO III - CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI |
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Art. 22. - Ordine nazionaleGli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine |
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Art. 23. - Consiglio dell'ordine nazionaleIl consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei dottori forestali ha sede |
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Art. 24. - Cariche del consiglio dell'ordine nazionaleIl consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice pre |
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Art. 25. - Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionaleIl presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio |
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Art. 26. - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionaleIl consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) esprime, quando è richiesto dal Ministro della giustizia N2, il |
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Art. 27. - Elezione del consiglio dell'ordine nazionale |
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Art. 29. - Comunicazione delle decisioniLe decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro tr |
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TITOLO IV - ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE |
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Art. 30. - Contenuto dell'albo e suoi effettiL'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene |
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Art. 31. - Requisiti per l'iscrizione nell'alboPer essere iscritti nell'albo è necessario: a) essere cittadino italiano “, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea” N27 o di uno Stato con il quale esi |
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Art. 33. - Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - TrasferimentiNon è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali. N25 |
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Art. 34. - Cancellazione - Sospensione per morositàIl consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei r |
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Art. 35. - ReiscrizioneGli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessat |
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Art. 36. - Comunicazioni delle deliberazioni del consiglioLe decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reis |
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TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI. PROCEDIMENTO |
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Art. 37. - Responsabilità disciplinareAgli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio de |
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Art. 38. - Sanzioni disciplinariLe sanzioni sono: |
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Art. 39. - AvvertimentoL'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e |
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Art. 40. - CensuraLa censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professioni |
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Art. 41. - Sospensione dell'esercizio professionaleLa sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato. |
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Art. 42. - RadiazioneLa radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemen |
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Art. 43. - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penaleGli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono s |
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Art. 44. - Fatti costituenti reatoSe nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi |
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Art. 45. - PrescrizioneL'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni. |
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Art. 46. - CompetenzaLa competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è isc |
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Art. 47. - Apertura del procedimento disciplinareLe sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare. |
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Art. 48. - Svolgimento del procedimento disciplinareIl presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. |
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Art. 49. - Notificazione delle decisioniLe decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta gior |
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Art. 50. - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordineL'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. |
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Art. 51. - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionaleL'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli |
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Art. 52. - Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensioneIl consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o |
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Art. 53. - Reiscrizione dei radiatiGli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano trascorsi alme |
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TITOLO VI - IMPUGNAZIONI |
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Art. 54. - Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinareLe decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione h |
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Art. 55. - Potere del consiglio dell'ordine nazionaleIl consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del pr |
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Art. 56. - Irricevibilità del ricorsoÈ irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notifica |
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Art. 57. - Decisione del ricorsoLa decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno |
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Art. 58. - Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionaleLe decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale |
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TITOLO VII - ONORARI, INDENNITÀ E SPESE |
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Art. 59. - Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle speseLe tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennit&agra |
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Art. 60. - Restituzione di atti e documentiGli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal com |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 61. - Già abilitati all'esercizio professionaleHanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diplo |
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Art. 62. - Abrogazione di norme anteriori in contrastoSono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione d |
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Art. 63. - Regolamento di esecuzioneIl Governo della Repubblica nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione. |
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