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L. 10/02/1992, n. 152

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
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Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3

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Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - Attività professionale. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedono anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboscamenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la

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Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - Esercizio della professione. - 1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.

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Art. 4.

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Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostitu

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Art. 6.

1. L'articolo 19 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 R, è sostituito dal seguente:

“Art. 19. - Assemblea per l'elezione del consiglio. - 1. La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza

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Art. 7.

1. La rubrica del titolo II della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituita dalla seguente:

“Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordini”.

2. Dopo l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente:

“Art. 21-bis. - Federazione regionale degli ordini. - 1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.

2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

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Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

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Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente

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Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostitu

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Art. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostitu

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Art. 12.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'articolo 1

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Art. 13.

1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con dec

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Art. 14.

1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è ten

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Art. 15.

1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigo

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