N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dal D.P.R. 08/07/2005, n. 169.

Il comma 1 dell’articolo 10 così recitava:

“Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.”

Dalla redazione