Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 3, dal ventiquattresimo al quarantesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Criteri applicativi.
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Premessa
La legge 28.12.1995, n. 549,R concernente «Misure di nazionalizzazione della finanza pubblica» ha introdotto, tra l'altro, nel nostro ordinamento giuridico il «Tributo speciale per
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1) Campo di applicazione del
tributo
Il ventiquattresimo e venticinquesimo comma, stabiliscono che il nuovo tributo speciale si applica, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1982, n. 915,compresi i fanghi palabili. Sono inoltre assimilati alle discariche gli impianti di incenerimento senza recupero di energia e le discariche abusive e i depositi incontrollati (trentaduesimo e quarantesimo comma). Si precisa che costituiscono discariche regolate anche quelle istituite in via temporanea con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.
Stante il rinvio al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, per «rifiuto» deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato, o destinato all'abbandono. Tale nozione va, tutt
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2) Soggetto passivo
L'art. 3, ventiseiesimo comma, individua il soggetto passivo del tributo nel «gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo» con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.
I successivi trentaduesimo e quarantesimo comma del medesimo art. 3 individuano, poi, quale soggetto passivo anche il gestore dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia nonché chiunque eserciti attività di discarica abusiva o abbandoni, scarichi o effettui deposito incontrollato di rifiuti.
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3) Determinazione della misura
del tributo.
L'art. 3, ventottesimo comma, prevede che la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica rilevata dalle annotazioni o registrazioni effettuate negli speciali registri tenuti in attuazione degli artt. 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1982, n. 915.
Al riguardo si precisa che l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1982 è riferito ai rifiuti tossici e nocivi, ma è stato esteso alle restanti categorie di rifiuti con le prescrizioni della Delibera interministeriale 27.7.1984 (vedi punti 4.2.2, 4.2.3.2, 4.2.3.3 e 4.2.4) salvo che per i rifiuti inerti (vedi punto 4.2.3.1) per i quali si deve ritenere soltanto sussistente l'onere dell'annotazione dei dati ai fini degli adempimenti previsti dal citato art. 11 (ora sostituiti dalla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui all'art. 2 della legge 25.1.1994, n. 70. Tale annotazione può costituire base di calcolo dell'imponibile e dei relativi controlli salvo che risultino altri elementi obiettivi che consentano accertamenti diversi o presuntivi ai sensi dell'art. 2729 del Codice civile. Si ritiene che la regione, in sede di esercizio del potere legislativo ai sensi del trentaquattresimo comma, possa, ai fini dell'accertamento e del contenzioso, dettare sulla base della previsione del ventottesimo comma, ulteriori disposizioni in ordine alle registrazioni occorrenti e alla documentazione minima che deve accompagnare il conferimento dei rifiuti in discarica. Analoghe disposizioni in materia sono da emanare con riferimento alle discariche autorizzate temporaneamente con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1982.
I registri prescritti dal citato art. 19, a fogli numerati e bollati, devono riportare le quantità e le diverse tipologie di rifiuti conferiti in discarica per lo stoccaggio definitivo o per l'incenerimento.
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4) Modalità di
versamento del tributo e presentazione della dichiarazione
Il trentesimo comma dell'art. 3 in esame stabilisce che il gestore della discarica deve versare lo speciale tributo alla regione, nel cui ambito territoriale è ubicata la discarica stessa. Tale versamento deve essere effettuato dal cennato gestore entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state effett
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5) Sistema sanzionatorio
Il trentunesimo comma dell'art. 3, disciplina un articolato sistema sanzionatorio da applicare alle violazioni connesse alla registrazione delle operazioni, al versamento del tributo e alla presentazione della dichiarazione, ferme restando l'applicazione delle sanzioni anche penali previste da altre norme poste a tutela di interessi diversi da quelli fiscali.
In particolare, il cennato sistema sanzionatorio risulta essere così articolato:
a) pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando, comunque, le sanzioni stabilite per le violazioni relative ad altre norme;
b) pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Qualora il ritardo del versamento non superi i trenta giorni la pena pecuniaria viene ridotta alla metà;
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6) Constatazione delle
violazioni
Le violazioni relative al tributo speciale in esame sono constatate con apposito processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli, ai sensi dell'art. 14 della legge 8.6.1990, n. 142, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1982, n. 915 e, se previsto nelle singole leggi r
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Il trentaquattresimo comma del più volte citato art. 3 rimanda all'emanazione di apposita legge regionale la disciplina concernente l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto altro non specificatamente previsto dallo stesso art. 3. La riscossione coattiva potrà essere effettuata tramite ruoli formati dagli organi regionali, prevedendo l'applicazione dell'art. 68 del decret
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
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