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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 25/01/2016
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali; Visti i commi 2 e 3 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Visto il comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti; Visto il comma 5 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonché delle relative attività di controllo e delle modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2; Visto il comma |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); c) «regolamento (UE) n. 702/2014»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissi |
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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n |
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Art. 3. - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1: a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Regi |
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Art. 4. - Caratteristiche del finanziamento1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche: a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'art. 5; |
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Art. 5. - Investimenti ammissibili1. Il finanziamento di cui all'art. 4 deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. 3. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9 |
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Art. 6. - Agevolazioni concedibili1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 4 è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. Il Ministero provvede a determinar |
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Art. 7. - Cumulo delle agevolazioni1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime |
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Art. 8. - Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all'art. 14, alla quale è allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decr |
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Art. 9. - Concessione del contributo1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario. |
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Art. 10. - Erogazione delle agevolazioni1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui all'art. 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata: a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 5, attestato dall'impresa, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 R, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 14, da trasmettere al Ministero entro sessanta giorni dal t |
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Art. 11. - Monitoraggio, controlli e ispezioni1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre apposi |
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Art. 12. - Revoche1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1, dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3, comma 1; |
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Art. 13. - Disposizioni finanziarie1. I contributi di cui all'art. 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle |
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Art. 14. - Disposizioni attuative e disciplina transitoria1. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con la medesima circolare |
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