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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 27/11/2013
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali; Visti i co |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «regolamento GBER»: il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; c) «regolamento ( |
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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contr |
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Art. 3. - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all’art. 8, comma 1: a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolar |
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Art. 4. - Caratteristiche del finanziamento1. La concessione del contributo di cui all’art. 6 è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche: a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all |
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Art. 5. - Investimenti ammissibili1. Il finanziamento di cui all’art. 4 deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 2. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli investimenti e all’occupazione alle PMI» a: a) creazione di una nuova unità produttiva; |
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Art. 6. - Agevolazioni concedibili1. A fronte del finanziamento di cui all’art. 4 è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. Il Ministero provvede a determinare l’i |
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Art. 7. - Cumulo delle agevolazioni1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previs |
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Art. 8. - Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo1. Ai fini della concessione del contributo di cui all’art. 6 le imprese interessate, a corredo della richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all’art. 14, alla quale è allegata, oltre all’ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 R, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costitu |
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Art. 9. - Concessione del contributo1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle |
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Art. 10. - Erogazione delle agevolazioni1. L’erogazione del contributo di cui all’art. 6 avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui all’art. 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata: a) al completamento dell’investimento nei termini di cui all’art. 5, comma 3, attestato dall’impresa al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell’investimento, con dichiar |
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Art. 11. - Monitoraggio, controlli e ispezioni1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, si |
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Art. 12. - Revoche1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; |
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Art. 13. - Disposizioni finanziarie1. I contributi di cui all’art. 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibil |
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Art. 14. - Disposizioni per la prima attuazione1. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni utili |
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