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Sent. C. Cass. 28/04/2010, n. 10189

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1. Danni a terzi - Da animale in custodia - Responsabilità del custode
1. Agli effetti della responsabilità per custodia di animali, di cui all’art. 2052, Cod. civ., custode dell’animale è colui che ne faccia uso nell’interesse proprio, si tratti di interesse economico o d’altro genere. Il custode tale rimane nei casi in cui - sempre in vista del perseguimento di finalità proprie - si avvalga, per la gestione dell’animale, del lavoro o delle prestazioni di terzi, i quali agiscano alle sue dipendenze o nel suo esclusivo interesse.

1a. (RCT) - Sulla responsabilità per danni a terzi ved. Cass. 9 giugno 2010 n. 13881 R (Danni a terzi da struttura muraria e relativi impianti di un immobile - Responsabilità del proprietario - Danni a terzi da accessori ed altre parti dell’immobile locato - Responsabilità del conduttore); 13 maggio 2010 n. 11592 R (Inquilina di condominio infortunatasi cadendo sulle scale bagnate - Non ha diritto al risarcimento danni essendo l’evento prevedibile); 30 aprile 2010 n. 10607 R (È in parte responsabile il committente del lavoro di abbattimento di un muro che egli aveva affidato ad un operaio che non aveva alcuna esperienza specifica di quel lavoro e che per questo si era infortunato ed era morto); 9 marzo 2010 n. 5658 R (Danni causati da una pioggia di eccezionale intensità a proprietari di appartamenti inondati da acqua tracimata a causa di tale pioggia; responsabilità dell’ente preposto alla manutenzione di smaltimento delle acque); 12 novembre 2009 n. 23939 R (Responsabilità del proprietario per danni a terzi ex art. 2053 derivanti da rovina di edificio). Ved. anche «Responsabilità per danni a terzi»
(Cod. civ. art. 2052)

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