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Sent.C. Cass. 30/04/2010, n. 10607

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1. Responsabilità civile - Evento dannoso causato da un altro evento - Non si sarebbe verificato in assenza del secondo (condicio sine qua non)
1. Ai fini della causalità materiale nell’ambito della responsabilità aquiliana la giurisprudenza e la dottrina prevalenti fanno applicazione dei principi penalisti di cui agli artt. 40 e 41 C.p.. Invero un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non); nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiono inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale). (Nella specie è stata ritenuta sussistente una percentuale di responsabilità, a titolo di culpa in eligendo, a carico del committente del lavoro di abbattimento di un muro per averlo affidato ad un operaio che non aveva nessuna esperienza specifica come muratore, sicché dalla maldestra esecuzione del lavoro era derivata la morte dell’operaio stesso).

1. Conf. ex plurimis Cass. 16 dicembre 2004 n. 2343.[R=W16D042343]
(Cod. pen. artt. 40 e 41)

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