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Sent.C. Cass. 09/06/2010, n. 13881

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1. Danni a terzi - Da cose in custodia - Strutture murarie di un immobile ed impianti in esse conglobati - Responsabilità del proprietario ex artt. 2051 e 2053 C.c. - Accessori ed altre parti del bene locato - Responsabilità del solo conduttore ex art. 2051 C.c.
1. Ai fini della responsabilità ex art. 2051 C.c. per i danni da cose in custodia occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla stessa, ovvero la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, mentre il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva ai sensi degli artt. 2051 e 2053 C.c. dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, con riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, la responsabilità verso questi ultimi, secondo le previsioni dell’art. 2051 C.c., grava soltanto sul conduttore medesimo.

1. Conf. Cass. S.U. 11 novembre 1991 n. 12020 [R=W11N9112020] Cass. 18 dicembre 1996 n. 11321; [R=W18D9611321] 3 agosto 2005 n. 16231 R; 9 febbraio 2004 n. 2422 R.
(Cod. civ. artt. 2051 e 2053)

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