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Sent. C. Cass. 28/04/2010, n. 10190

1248441 1248441
1. Danni a terzi - Da animale randagio - Responsabilità del Comune
1. Ai sensi dell’art. 2043 C.c. e della L. 14 agosto 1991n. 281, i Comuni hanno l’obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l’indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante che in particolare era di età avanzata.

1a. (RCT) - Ved. Cass. 28 aprile 2010 n. 10189 R
(Cod. civ. art. 2043; L. 14 agosto 1991 n. 281, artt. 2 a 4)[R=L28191]

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