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Sent.C. Cass. 13/05/2010, n. 11592

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1. Danni a terzi - Da cose in custodia - Responsabilità del custode ex art. 2051 C.c. - Fattispecie di inquilina di un condominio infortunatasi cadendo sulle scale bagnate - Diritto al risarcimento danni - No se l’evento era prevedibile
1. La responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 C.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un’alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l’imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno. [Nella specie, è stato ritenuto prevedibile l’evento (con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno), essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un’inquilina, abitante nello stesso da anni e pertanto a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile tra cui la possibilità per l’acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità, che si era infortunata cadendo per essere scivolata sulle scale bagnate).

1. Conf. Cass. 19 novembre 2009 n. 24428[R=W19N0924428] (Indirizzo consolidato).
(Cod. civ. art. 2051)

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