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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 06/05/2013, n. 10
L. R. Umbria 06/05/2013, n. 10
L. R. Umbria 06/05/2013, n. 10
- Sent. C. Cost. 15/05/2014, n. 125
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TITOLO I - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114) |
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Art. 2 - (Sostituzione dell’articolo 4-bis)1. L’articolo 4-bis della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente: “Art. 4-bis - (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita M1) 1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio. |
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Art. 3 - (Integrazione alla l.r. 24/1999)1. Dopo l’articolo 4-bis della l.r. 24/1999, è inserito il seguente: “Art. 4-ter - (Negozi storici) 1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell&rsqu |
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Art. 4 - (Modifica e integrazioni all’articolo 5-bis)1. Il comma 1 dell’articolo 5-bis della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce i criteri e le modalità per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 R (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 |
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Art. 5 - (Modifiche e integrazioni all’articolo 5-ter)1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 5-ter della l.r. 24/1999 le parole: “degli indirizzi regionali di cui all’articolo 5-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di quanto disposto dal regolamento e dall’atto di indirizzo di cui all’articolo 5-bis”. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 5-ter della l.r. 24/1999, le parole: “Tali criteri si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 5-bis, comma 1 e tengono conto” sono sostituite dalle seguenti: “Tale atto di programmazione tiene conto, altresì,”. 2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5-ter della l.r. 24/1999 è sostituita dalla seguente: “a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoria |
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Art. 6 - (Modifica all’articolo 6)1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - (Sostituzione dell’articolo 9)1. L’articolo 9 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente: “Art. 9 - (Requisiti professionali per l’esercizio di attività commerciali) 1. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti |
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Art. 8 - (Integrazioni all’articolo 10)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente: |
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Art. 9 - (Integrazioni all’articolo 10-bis)N11. Dopo il comma 3 dell’articolo 10-bis della l.r. 24/1999 sono inseriti i seguenti: “3-bis. L’autorizzazione di polo commerciale è rilasciata a: a) soggetto promotore; b) presidente dell’organismo unitario di gestione del polo; c) ciascun titolare delle autorizzazioni delle attività che ne fanno parte. |
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Art. 10 - (Integrazione alla l.r. 24/1999)1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente: |
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Art. 11 - (Integrazione all’articolo 12-bis)1. Al comma 1 dell’articolo 12-bis della l.r. 24/1999, dopo le parole: “esercizi di vicin |
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Art. 12 - (Modifiche e integrazioni all’articolo 18)1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 24/1999, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “quindici”. 2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 24/1999, dopo le parole “del Comune” sono inserite le parole: “, e, a titolo consultivo, il rappresentante dell’impresa interessata”. |
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Art. 13 - (Modifica all’articolo 18-bis)1. Al comma 1 dell’articolo 18-bis della l.r. 24/1999, le parole: “, ai sensi dell’ |
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Art. 14 - (Integrazione all’articolo 31)1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 24/1999, dopo le parole: “comma 1&rd |
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Art. 15 -(Integrazione all’articolo 32)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 24/1999, è aggiunto il seguente: |
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Art. 16 - (Integrazione alla l.r. 24/1999)1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente: “Art. 34-bis - (Agenzie per le imprese) |
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Art. 17 - (Norme finali e di prima applicazione)1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua, ove necessario, i co |
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Art. 18 - (Abrogazioni alla l.r. 24/1999)1. Gli articoli 6, commi 2 e 3, 10, comma 5-bis, 13, 14, 17, 18, comma 10, 24, comma 8, 25, 26, 26-bi |
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TITOLO II - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 6 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114) |
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Art. 19 - (Sostituzione dell’articolo 2)1. L’articolo 2 della l.r. 6/2000 R è sostituito dal seguente: “Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si intendono per: a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 R (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità; c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qual |
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Art. 20 - (Sostituzione dell’articolo 4)1. L’articolo 4 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 4. (Commer |
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Art. 21 - (Integrazione alla l.r. 6/2000)1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: “Art. 4-bis. (Autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche) 1. L’esercizio del |
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Art. 22 - (Sostituzione dell’articolo 5)1. L’articolo 5 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 5. (Autorizzazione all’esercizio dell’attività mediante posteggio) |
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Art. 23 - (Sostituzione dell’articolo 6)1. L’articolo 6 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 6. (Concessione di posteggio) 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. 2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle cara |
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Art. 24 - (Modifica all’articolo 7)1. All’articolo 7, commi 1 e 6, della l.r. 6/2000 le parole: “autorizzazione di tipo A&rd |
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Art. 25 - (Sostituzione dell’articolo 8)1. L’articolo 8 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 8. (Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante) 1. L’esercizio dell’attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l’attività. |
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Art. 26 - (Integrazione alla l.r. 6/2000)1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 6/2000 sono inseriti i seguenti: “Art. 8-bis. (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari) 1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo. 2. L’attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all’esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria. 3. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. Art. 8-ter. (Hobbisti) |
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Art. 27 - (Sostituzione dell’articolo 9)1. L’articolo 9 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 9. (Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca) 1. L’autorizzazione è dichiarata decaduta: a) nel caso in cui l’operatore non risult |
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Art. 28 - (Integrazioni all’articolo 11)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000, è inserito il seguente: “1-bis. I Comuni, anche |
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Art. 29 - (Modifiche all’articolo 12)1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 6/2000 le parole: “, comma 4,” sono soppr |
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Art. 30 - (Integrazione alla l.r. 6/2000)1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: “Art. 12-bis. (Trasferimento dei mercati) 1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le o |
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Art. 31 - (Integrazione all’articolo 14)1. All’articolo 14, comma 1, lettera b) della l.r. 6/2000 dopo la parola: “revocate&rdquo |
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Art. 32 – (Modifica all’articolo 16)1. All’articolo 16, comma 2 della l.r. 6/2000 le parole: “comma 8” sono sostituite |
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Art. 33 - (Integrazione alla l.r. 6/2000)1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: “Art. 16-bis. (Calendario regio |
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Art. 34 - (Modifica all’articolo 19)1. All’articolo 19, comma 2 della l.r. 6/2000 le parole: “di tipo A” sono sostituit |
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Art. 35 - (Modifiche all’articolo 21)1. All’articolo 21, comma 1 della l.r. 6/2000 dopo le parole: “fuori territorio” sono inserite le parole: “, nonché chiunque eserciti l’attività di commercio in forma itinerante in ass |
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Art. 36 - (Abrogazioni alla l.r. 6/2000)1. Gli articoli 10 e 15 della l.r. 6/2000 sono abrogati. |
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TITOLO III - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 13 (DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE) |
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Art. 37 - (Sostituzione dell’articolo 2)1. L’articolo 2 della l.r. 13/2003 R è sostituito dal seguente: “Art. 2 - (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano e biodiesel per autotrazione, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j); b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, il biodiesel per autotrazione, l’olio lubrificante e tutti gli altri carburanti in commercio conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell’autoveicolo (CUNA); c) distributore: l’insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da: 1. una o più pompe o altro sistema di adduzione; |
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Art. 38 - (Sostituzione dell’articolo 3)1. L’articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 3 - (Norme regolamentari) 1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce: a) la definizione degli indirizzi per l’ammodernamento della rete degli impianti autostradali di |
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Art. 39 - (Integrazione alla l.r. 13/2003)1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente: |
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Art. 40 - (Integrazione alla l.r. 13/2003)1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 13/2003 sono inseriti i seguenti: “Art. 4-bis - (Disciplina urbanistica e servizi accessori) 1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all’articolo 3, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale. 2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell’articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 R (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 R e previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione della relativa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è sempre consentito: a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 110 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 R (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), fermo res |
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Art. 41 - (Sostituzione dell’articolo 5)1. L’articolo 5 della l.r. 13/2003 R è sostituito dal seguente: “Art. 5 - (Funzioni della Regione) |
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Art. 42 - (Sostituzione dell’articolo 6)1. L’articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 6 - (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all’articolo 3, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti dell |
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Art. 43 - (Sostituzione dell’articolo 7)N21. L’articolo 7 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 7 - (Nuovi impianti) 1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazio |
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Art. 44 - (Integrazioni alla l.r. 13/2003)N31. Dopo l’articolo 7-bis della l.r. 13/2003 sono inseriti i seguenti: “Art. 7-ter - (Impianti senza gestore) 1. Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, se classificati di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q) e a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli impianti nuovi e quelli esistenti, localizzati fuori dai centri abitati, possono svolgere l’attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione al Comune. 3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all’articolo 7. Art. 7-quater - (Modifiche degli impianti) 1. Costituisce modifica all’impianto: a) la variazione del numero delle colonnine; b) la sos |
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Art. 45 - (Sostituzione dell’articolo 8)1. L’articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 8 - (Monitoraggio e osservatorio) |
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Art. 46 - (Integrazioni alla l.r. 13/2003)1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente: |
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Art. 47 - (Modifiche ed integrazione all’articolo 9)1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 le parole: “comma 1, lettera a)” sono sostituite con le parole: “comma 2”. 2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 la parola: “comunicazione” è sostituita con la parola: “SCIA”. |
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Art. 48 - (Abrogazioni)1. L’articolo 4 della l.r. 13/2003 è abrogato. |
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Art. 49 - (Norme transitorie e finali)1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 R, come sostituito dalla presente legge, sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente |
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