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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 20/01/2000, n. 6
L. R. Umbria 20/01/2000, n. 6
- L.R. 05/06/2007, n. 19
- L.R. 05/03/2009, n. 4
- L.R. 16/02/2010, n. 15
- L.R. 06/05/2013, n. 10
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. (Ambito di applicazione)1. Con la presente legge la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del D.lgs |
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“Art. 2. (Definizioni)N7 1. Ai fini della presente legge, si intendono per: a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 R (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità; c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; d) mercato: l’area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o eventualmente l’area privata espressament |
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Art. 3. (Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in: a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno; b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi n&ea |
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“Art. 4. (Commercio su aree pubbliche)N7 1. L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata d |
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“Art. 4-bis. (Autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche)N8 1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante. |
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TITOLO Il - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI |
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“Art. 5. (Autorizzazione all’esercizio dell’attività mediante posteggio)N7 1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto |
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“Art. 6. (Concessione di posteggio)N7 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. 2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell’insieme dei posteggi interessati. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall’intesa |
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Art. 7. (Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)1. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'“autorizzazione di cui all’articolo 5” N9, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al Comune sede del posteggio, del subingresso, unita mente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione. |
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“Art. 8. (Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante)N7 1. L’esercizio dell’attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l’attività. 2. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti. |
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“Art. 8-bis. (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)N8 1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo |
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“Art. 8-ter. (Hobbisti)N8 1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere i) e j), senza l’autorizzazione o la SCIA di cui agli articoli 5 e 8, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all’arti |
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“Art. 8-quater. (Obbligo di regolarità contributiva)N8 1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all’articolo 1, comma 1176, della l. 296/2006 |
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“Art. 8-quinquies. (Sospensione e decadenza)N8 1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell’impresa, sospende la validità dell’autorizzazione e dell’abilitazione fino al |
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“Art. 9. (Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca)N7 1. L’autorizzazione è dichiarata decaduta: a) nel caso in cui l’operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività dall’articolo 71 del d.lgs. 59/2010; |
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TITOLO III - PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |
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Art. 10. (Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche) |
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Art. 11. (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale. N10 “1-bis. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il 60% degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l’allungamento della durata del mercato protratta per l’intera giornata e, su richiesta di almeno l’80% degli operatori titolari di posteggio, l’istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di 12 all’anno.&rd |
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Art. 12. (Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni: a) caduta sistematica della domanda; b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività; c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili. 2. Per finalit |
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“Art. 12-bis. (Trasferimento dei mercati)N8 1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. Il |
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Art. 13. (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono: a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento; b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi; c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze; d) alla definizione di eventuali priorità integrative; |
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Art. 14. (Osservatorio regionale del commercio)1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi d |
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TITOLO IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ |
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Art. 15. (Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere) |
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Art. 16. (Assegnazione temporanea di posteggi)1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, e, salvo diversa determinazione del Comune stesso, indipendentemente dai prodotti trattati. |
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“Art. 16-bis. (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)N8 1. La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su a |
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Art. 17. (Computo delle presenze)1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento all'auto |
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Art. 18. (Orari del commercio su aree pubbliche)1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri: a) qualora non sussistano p |
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Art. 19. (Aree private messe a disposizione)1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'e |
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TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 20. (Conversioni delle autorizzazioni)1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli opera |
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Art. 21. (Sanzioni)1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ovvero fuori territorio “, nonché chiunque eserciti l’attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all’articolo 8” N15. 2. Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso, di sola autorizzazione “di cui all’articolo 5” N9, rilasciata dal Comune di altra regione, l'occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui “all’articolo 4 bis, comma 3” N9 “e la violazione di quanto disposto “dall’articolo 8, comma 5” N9”. |
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