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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 03/08/1999, n. 24
L. R. Umbria 03/08/1999, n. 24
L. R. Umbria 03/08/1999, n. 24
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/12/2005, n. 26
- L.R. 24/07/2006, n. 10
- L.R. 14/12/2007, n. 32
- L.R. 10/07/2008, n. 12
- L.R. 16/02/2010, n. 15
- L.R. 16/09/2011, n. 8
- L.R. 06/05/2013, n. 10
- Sent. C. Cost. 15/05/2014, n. 125
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Oggetto)1. La presente legge disciplina il commercio in attuazione dei principi dettati dal decreto legislati |
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“Art. 2. - (Definizioni) |
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Art. 3. - (Classificazione dei Comuni)1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4, comma 1, lettere N37 e) ed f) del decreto, nonché di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge che faccia riferimento a categorie dimensionali-economiche dei Comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi: |
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Art. 4. - (Classificazione delle strutture di vendita)N24 “1. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie: a) M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II; b) M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comu |
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“Art. 4-bis - (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita M1)N39 1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio. 2. II Comune disciplina l’integrazione del procedimento di SCIA di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di cos |
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“Art. 4-ter - (Negozi storici)N40 1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale. |
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TITOLO Il - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE IN SEDE FISSA |
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SEZIONE I - PROGRAMMAZIONE RETE DISTRIBUTIVA |
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“Art. 5 - (Programmazione commerciale)N26 1. La programmazione commerciale ed urbanistica, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema; |
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“Art. 5 bis - (Programmazione regionale)N41 “1. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce i criteri e le modalità per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 R (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 R.” N42 “1-bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 20 |
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“Art. 5 ter - (Programmazione comunale)N27 1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto “di quanto disposto dal regolamento e dall’atto di indirizzo di cui all’articolo 5-bis” N43, adottano, previa la concertazione di cui all’articolo 5 quater, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. “Tale atto di programmazione tiene conto, altresì,” N43 delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. 2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici anche in relazione a singole varianti nel rispetto delle disposizioni della l.r. 11/2005, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 bis, comma 2 adottati dalla Giunta regionale, e, in relazione alla previsione di nuovi |
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“Art. 5 quater - (Concertazione)N27 1. |
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Art. 6. - (Ripartizione del territorio regionale)N41 “1. Ai fini della pres |
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Art. 7. - (Criteri) |
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Art. 8. - (Programmazione urbanistica) |
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SEZIONE II - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE |
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“Art. 9 - (Requisiti professionali per l’esercizio di attività commerciali)N39 1. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010. 2. Il requisito professionale di cui all&rs |
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SEZIONE III - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA |
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"Art. 10. - (Centri commerciali)N1 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell'articolo 4 della presente legge. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti. |
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“Art. 10 bis - (Poli commerciali)N27 1. Per polo commerciale si intende un complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un’unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della superficie, è considerato un’unica media struttura M3 o un’unica grande struttura di vendita. 2. L’apertura di un polo commerciale avviene sulla base di un apposito progetto o mediante l’avvio di più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi. Tali operazioni sono considerate contestuali quando vengono superati i limiti dimensionali minimi previsti per le tipologie G e M3. 3. La domanda di autorizzazione per il polo commerciale è presentata con la stessa procedura di cui all’articolo 18, dal promotore o dal legale rappresentante dell’organismo di gestione del polo o, in mancanza, dal titolare dell’esercizio che, con il pro |
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Art. 11. - (Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita)1. L'apertura di grandi e medie strutture di vendita di cui alla Sezione IV, può avvenire solo nel territorio di Comuni, la cui classe di appartenenza, ai sensi dell'art. 3, risulti compatibile con la categoria e tipologia dell'esercizio, secondo quanto indicato nella tabella che segue: CLASSE DEL TIPOLOGIE |
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“Art. 11-bis - (Criteri e modalità per l’individuazione di aree per nuovi insediamenti)N40 1. |
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SEZIONE IV - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA |
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"Art. 12. - (Disponibilità per il rilascio di nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita) |
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Art. 13 - (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita) |
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Art. 14 - (Domande concorrenti per l’apertura di grandi strutture di vendita) |
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"Art. 15. - (Ampliamento di grandi strutture di vendita) |
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Art. 16. - (Aggiunta di settore merceologico) |
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Art. 17. - (Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita) |
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“Art. 18 - (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3)N26 1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall’interessato al Comune territorialmente competente mediante lo Sportello unico per le attività produttive. Alla domanda è allegato il progetto urbanistico preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d’uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione. 2. Il Comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l’interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro “quindici” N43 giorni dalla regolarizzazione alla Regione. 3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l’interessato abbia provveduto a quanto rich |
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“Art. 18 bis - (Procedimento di variante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 447/1998)N27 1. Per l’istruttoria della domanda di cui all’articolo 18 non è necessaria la preliminare co |
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SEZIONE V - COMPITI DEI COMUNI |
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Art. 19. - (Strumenti di promozione) |
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Art. 20. - (Autorizzazioni per medie strutture di vendita) |
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Art. 21. - (Interventi per la valorizzazione dei centri storici) |
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Art. 22. - (Modalità degli interventi) |
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Art. 23. - (Valutazione d'impatto commerciale) |
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“Art. 24 - (Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori)N26 1. I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto. |
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TITOLO III - ORARI DI VENDITA |
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Art. 25. - (Orari delle attività commerciali) |
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Art. 26 - (Apertura e chiusura nei centri storici e nelle aree a vocazione turistica) |
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Art. 26 bis - (Festività speciali) |
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Art. 26 ter - (Calendario comunale) |
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Art. 27 - (Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale) |
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Art. 28 - (Esenzioni in materia di aperture e chiusure) |
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TITOLO IV - OFFERTA DI VENDITA |
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Art. 29. - (Vendite di liquidazione)1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione, così come definita dall'art. 15, comma 2, del decreto, deve darne comunicazione al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere: a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, dichiarazione di cessazione all'attività; |
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Art. 30. - (Vendite di fine stagione o saldi)1. Ai fini dell'art. 15, comma 3, del decreto, per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, si intendono: a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere; b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancher |
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“Art. 31. - (Vendite promozionali)N26 1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la |
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TITOLO V - OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO |
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Art. 32. - (Finalità)1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto è istituito l'Osservatorio regionale del commercio con sede presso l'assessorato regionale al commercio. 2. L'Osservatorio regionale, ha la finalit&agra |
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Art. 33. - (Composizione e compiti) |
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TITOLO VI - ASSISTENZA TECNICA, PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO |
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Art. 34. - (Centri di assistenza tecnica)1. Per l'attuazione dell'art. 23 del decreto il Regolamento di cui all'ari. 49 definisce e individua: |
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“Art. 34-bis - (Agenzie per le imprese)N40 1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 |
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Art. 35. - (Attività promozionali)1. La Regione dell'Umbria assume iniziative di promozione del comparso commerciale, con particolare riguard |
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TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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"Art. 36. - (Termine per la presentazione delle domande) |
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Art. 37. - (Proroga dei termini dell'attivazione delle grandi strutture di vendita) |
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Art. 38. - (Riduzione dei limiti dimensionali minimi delle medie strutture di vendita) |
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Art. 39. - (Promozione delle medie strutture di vendita) |
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Art. 40. - (Interventi di valorizzazione per il centro storico)1. Qualora il Comune non ottemperi a quanto disposto dall'art. 21, nel termine ivi previsto al comma 1, e sino a quando non vi abbia provveduto, nel centro storic |
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Art. 41. - (Modificazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31)1. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 24, comma 1, è così sostituito: «L'approvazione del piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono subordinati alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione amm |
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Art. 42. - (Prima nomina componenti Osservatorio regionale)1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti dell'Osservatorio regiona |
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Art. 43. - (Adempimenti preliminari dei Comuni)1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, al fine di garantire il |
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Art. 44. - (Apertura di attività estemporanee) |
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Art. 45. - (Orari di vendita) |
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Art. 46. - (Corsi qualificanti per il settore alimentare) |
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"Art. 46 bis - (Procedimento di verifica)N1 1 |
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Art. 46 ter - (Centri commerciali disposizioni) |
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Art. 47. - (Sanzioni)1. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del decreto, si applica anche nei seguenti casi: a) violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 22 con ordine di immediata cessazione della vendita delle merceologie proibite; b) N17 c) violazione dell'art. 29 comma 1, anche nel caso di mancata integrazione, nel termine assegnato, della documentazione richiesta, e comma 3, |
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Art. 48. - (Norma finanziaria)1. Il concorso della Regione al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 32 della presente legge rientra negli interventi di cui al Titolo Il della legge regionale 30 agosto 1988, n. 35. A tal fine il cap. 5690 del bilancio regionale è incrementato per il corrente ese |
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ALLEGATO A |
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ALLEGATO B - ZONE SOCIO-ECONOMICHE OMOGENEE |
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