Deliberaz. G.R. Sardegna 01/06/2011, n. 27/16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Sardegna 01/06/2011, n. 27/16

Linee guida attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Modifica della Delib.G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Ass. R. 29/07/2011, n. 1495/50
- Deliberaz. G.R. 23/01/2018, n. 3/25

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Testo del provvedimento

Gli Assessori dell’Industria, della Difesa dell’Ambiente e l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con nota n. 562 del 28.4.2011, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, informano che ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 le Regioni, qualora necessario, devono adeguare le discipline in materia di Autorizzazioni Uniche per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alle disposizioni ivi previste.

Gli Assessori, a tal proposito, rendono noto che dall’analisi tecnica della normativa di cui sopra è risultato necessario apportare alcune migliorie alla disciplina amministrativa prevista dalle linee guida già approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1° luglio 2010.

Si precisa infatti che, dall’esperienza maturata dagli Uffici competenti degli Assessorati dell’Industria e dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale al rilascio della Autorizzazione Unica, è emersa la necessità di precisare adeguatamente la ripartizione delle competenze, di indicare in modo puntuale la documentazione tecnica da porre a corredo delle istanze nonché di precisare le modalità di rilascio delle garanzie finanziarie.

In particolare, si ritiene di dovere precisare e ribadire quanto previsto nella deliberazione n. 25/40 come di seguito indicato:

- al fine di garantire l’effettivo ripristino dei luoghi nel rispetto e tutela dell’ambiente, si ritiene necessario prevedere che il titolo fideiussorio, da produrre prima dell’inizio dei lavori in caso di serre fotovoltaiche effettive o prima dell’emissione del provvedimento autorizzatorio negli altri casi, abbia caratteristiche tali da costituire un idoneo atto di garanzia per la Regione sia sotto il profilo della durata che sotto il profilo della qualifica soggettiva del fideiussore, che deve rientrare obbligatoriamente tra i soggetti di cui all’art. 107 del T.U. bancario (D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni). L’art. 107 infatti prevede un elenco speciale, tenuto dalla Banca d’Italia, in cui devono essere inclusi gli intermediari finanziari che soddisfano quei criteri oggettivi determinati dal Ministero del Tesoro e pertanto le fideiussioni rilasciate da tali intermediari essendo sottoposti alla costante vigilanza da parte della Banca d’Italia, offrono maggiori garanzie di solvibilità, a differenza di quanto riguarda gli intermediari di cui all’art. 106 per i quali non è previsto quel costante intervento ispettivo e di controllo approfondito che la Banca d’Italia esercita nei confronti degli Intermediari finanziari inclusi nell’elenco speciale; inoltre gli stessi, per effetto della normativa in materia d’intermediazione finanziaria e degli adempimenti connessi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di diritto societario (finalizzate ad accrescere l’affidabilità degli intermediari che svolgono l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nelle forma del rilascio di garanzia) devono avere determinati requisiti tra i quali un capitale sociale versato non inferiore a euro 1.000.000, investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidità, entrambi depositati presso banche, mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2.500.000 e un oggetto sociale che preveda tale attività.

- di confermare la definizione di “serra fotovoltaica effettiva”, come già precedentemente espresso, evidenziando che appare opportuno confermare la competenza al rilascio della predetta autorizzazione, qualora essa fosse necessaria o richiesta come opzione da parte del proponente e previa espressa rinuncia alla DIA od alla PAS, all’interno dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Strutture, giacché l’art. 1, comma 423, della legge 23.12.2005, n. 266 ha ricompreso nella categoria delle attività agricole connesse (come definite al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile), la produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

- di ribadire quanto già espresso nella precedente deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1° luglio 2010 in riferimento ai requisiti minimi indispensabili per considerare effettiva la serra fotovoltaica, anche sulla base di quanto contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6.7.2009, e si richiama l’attenzione sull’importanza della relazione agronomica che l’imprenditore agricolo deve allegare all’istanza di autorizzazione unica, nella quale dovranno risultare osservati

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Allegato A - Linee guida per l’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003

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Art. 1 - Finalità

1. L’obiettivo delle presenti Linee Guida è di adeguare la disciplina regionale per l'ottenimento dell’Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi dell’articolo 20 comma 2 della L.R. n. 9 del 2006 e dell’articolo 1 comma 17 della L.R. n. 5 del 2009, confermata dall’articolo 58 della L.R. n. 24 del 2016, l’amministrazione procedente, competente al rilascio dell’Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenz

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Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le procedure amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti Linee Guida si applicano alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili,

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Art. 4 - Regime giuridico delle autorizzazioni

1. L'Autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, è rilasciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti i progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di

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Art. 5 - Interventi non soggetti ad Autorizzazione unica

1. In deroga al comma 1 dell’articolo 4, per la realizzazione e l’esercizio da parte di cittadini e imprese di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sogget

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Art. 6 - Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica

1. La costruzione, l’esercizio, la modifica, il potenziamento, il rifacimento totale/parziale e la riattivazionedi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, previsti al precedente articolo 4, sono soggetti ad Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Sardegna ai sensi degli articoli 9 e seguenti delle presenti

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Art. 7 - Contenuti minimi dell'istanza

1. All'istanza per il rilascio della Autorizzazione unica, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato A1 pena l’improcedibilità dell’istanza, deve essere allegata la seguente documentazione da trasmettere secondo le modalità stabilite nell’articolo 8.

a) copia del progetto definitivo dell’impianto descrivente le opere per la connessione alla rete (come da preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione), le infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e la gestione oltre al piano di dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Per la definizione del livello progettuale "definitivo" ai fini dell'avvio del procedimento di Autorizzazione unica si fa riferimento, per quanto applicabile, al vigente codice degli appalti.

Gli elaborati minimi costituenti il progetto definitivo, firmati digitalmente da professionisti abilitati per le relative categorie di opere ed impianti, da allegare alla domanda di Autorizzazione unica sono:

i. relazione descrittiva, che contenga in particolare:

i dati generali del proponente;

− i criteri di inserimento dell’impianto nel territorio;

− la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata con l’analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell’eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o biocarburanti) e le ore equivalenti annue di funzionamento;

− per le biomasse la provenienza della risorsa utilizzata;

− per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

− la descrizione dell’intervento nel suo complesso, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti, comprese le opere per la connessione alla rete per tutte le altre infrastrutture indispensabili per la costruzione e la gestione dell'impianto, stima della vita utile;

− la descrizione di tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; contiene, inoltre, gli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione anche attraverso lo studio di fattibilità ambientale se necessario, in particolare descrive di tutte le indagini e gli studi integrativi preliminari;

ii. piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse (compreso l'impianto di rete

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Art. 8 - Gestione delle procedure

1. Ai sensi dell’articolo 24 della L.R. n. 24 del 2016, al fine di attuare la comunicazione telematica fra

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Art. 9 - Verifica formale dell’istanza e avvio del procedimento

1. II procedimento unico per l’acquisizione dei titoli di cui all’articolo 6 è avviato secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze di Autorizzazione alla piattaforma dedicata di cui all’articolo 8 comma 2.

2. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di Autorizzazione unica l’amministrazione procedente effettua il controllo formale sulla documentazione presentata di cui all’articolo 7.

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Art. 10 - Conferenza di servizi

1. La convocazione della Conferenza di servizi è trasmessa in via telematica al proponente e a tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, individuate dal proponente nell’istanza, di cui all’allegato A1, ai sensi dell’articolo 7 lettera o).

2. La Conferenza dei servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ed in particolare:

a) entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di Autorizzazione unica, a seguito della verifica formale di cui al precedente articolo 9 comma 2, o dalla data d’avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste di cui alla lettera b), l’amministrazione procedente comunica l’avvio del procedimento e indice la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, con le modalità stabilite dall’articolo 14-bis della L. n. 241 del 1990, fatta salva la facoltà del proponente o delle amministrazioni coinvolte di richiedere motivatamente di procedere direttamente in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della L. n. 241 del 1990;

b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati o presenti in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbl

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Art. 11 - Sospensione dei procedimenti amministrativi

1. I termini di cui all'articolo 10 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo pari a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della

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Art. 12 - Autorizzazione unica

1. L’Autorizzazione unica è emessa entro il termine di cui all’articolo 9 comma 3, ovvero entro 5 giorni lavorativi dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi; essa costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione e l’esercizio dell'impianto e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza.

2. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 9, comma 5 in nessun caso l’amministrazione procedente puòsubordinare l'emissione della Auto

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Art. 13 - Rinnovo, voltura e modifiche al progetto

1. L’Autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 6 può essere rinnovata alla scadenza, per un periodo di tempo massimo pari alla durata indicata nella Autorizzazione originaria, previa istanza da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza e con le modalità di cui agli articoli 9 e seguenti. Il provvedimento di rinnovo è rilasciato solo a seguito della trasmissione di una nuova cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, secondo le modalità indicate nell’articolo 15 delle presenti Linee Guida.

2. Ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28 del 2011 resta fermo il rinnovo dell'Autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006.

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Art. 14 - Oneri istruttori

1. Il proponente all’atto della domanda di Autorizzazione unica deve versare all’Amministrazione procedente gli oneri istruttori come ind

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Art. 15 - Garanzie finanziarie sulla dismissione degli impianti

1. Prima dell’avvio dei lavori, è richiesta una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione dell’impianto di produzione, delle opere connesse di competenza del richiedente e delle opere di messa in pristino dei luoghi sulla base della vocazione propria del territorio.

2. La cauzione è rilasciata da pa

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Art. 16 - Impegni ed obblighi del proponente

1. Durante l’esercizio degli impianti autorizzati l’esercente ha l’obbligo di seguire le prescrizione indicate nel provvedimento autorizzativo e successivi atti modificativi.

2. Durante l&rsqu

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Art. 17 - Disposizioni in merito alle procedure di esproprio

1. Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 “le opere per la realizzazione

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Art. 18 - Opere di compensazione

1. L’amministrazione procedente può determinare in sede di conferenza di servizi eventua

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Art. 19 - Inadempimenti

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’accertamento di eventuali inadempimenti e/o inos

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Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni delle presenti Linee Guida si applicano anche ai procedimenti già avviati e agli impianti in esercizio.

2. Sino alla predisposizione della piattaforma dedicata

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Allegato A1

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Allegato A2 - Criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli

N3


L’obiettivo del presente documento è quello di fornire agli imprenditori agricoli uno strumento operativo in grado di individuare i criteri e i requisiti necessari per poter realizzare gli impianti produttivi serricoli e gli investimenti atti a garantire un’integrazione del reddito e un conseguente aumento occupazionale.


1. Caratteristiche delle serre agricole e regime edilizio

La serra è un fabbricato rurale destinato alla realizzazione di un ambiente artificiale che, mediante il controllo di luce e/o umidità e/o temperatura, permette la produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante.

La serra è un manufatto realizzato in struttura metallica, con eventualmente un cordolo e/o muretto di limitata altezza e/o struttura in muratura o calcestruzzo, e chiusura in vetro o materiale similare. Le serre possono essere fisse o mobili. Sono fisse quando permanentemente ancorate al suolo, mobili in caso contrario. Ai sensi del D.P.G.R. n. 228 del 3.8.1994 (Direttive per le zone agricole), articolo 5, le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria; le serre fisse non caratterizzate da strutture murarie fuori terra non hanno alcun limite di superficie coperta e sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie.


2. Definizione di “serra fotovoltaica effettiva”

Sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con capacità agricola adeguata, caratterizzate da un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto. In particolare è considerata “serra fotovoltaica effettiva” quel “manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno” che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o florovivaistici e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.


3. Criteri per individuare la serra fotovoltaica effettiva

I criteri per individuare una se

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Allegato A3 - Metodologia per il calcolo degli oneri istruttori

N3

Per le procedure amministrative relative al rilascio dell’Autorizzazione unica alla costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gl

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Allegato B - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 sono state pubblicate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 in attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Ai sensi del Paragrafo 17.1 delle suddette Linee guida, le Regioni possono procedere alla identificazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie e o dimensioni di impianti FER.

In attuazione di tale disposizione, gli Assessorati Difesa dell’Ambiente, Industria, Enti Locali Finanze e Urbanistica, Agricoltura e Riforma Agropastorale, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno avviato la suddetta istruttoria per l’individuazione delle aree e dei siti non idonei. In tale operazione si è tenuto conto delle peculiarità del territorio regionale, cercando così di conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

Le presenti disposizioni si applicano agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, di potenza superiore a 3 kWp.

Non rientrano in tale categoria gli impianti i cui moduli

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Allegato B1 - DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE E DEL PROGETTISTA

DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE E DEL PROGETTISTA


Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a ………………………………….....................…........................ nato/a ..................................... il ……………………..………… a …………………………............... Provincia ...…...................... residente nel Comune di ………..……………...............….…….. Provincia ………………..…. Via ………………...............................….. n. …..... C.A.P. ..........

Tel. .................................................................. Fax ...........................................................

in qualità di:

Proprietario

Legale Rappresentante

della Società .....……………………………………………….............................................

Il/la sottoscritto/a ………………………………….....................…........................ nato/a ..................................... il ……………………..………… a …………………………............... Provincia ...…...................... residente nel Comune di ………..……………...............….…….. Provincia ………………..…. Via ………………...............................….. n. …..... C.A.P. ..........

Tel. .................................................................. Fax ...........................................................

in qualità di progettista dell’intervento per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito in comune di …..…................................................…&h

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DA PAG 19 A PAG 58

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