Deliberaz. G.R. Sardegna 23/01/2018, n. 3/25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Sardegna 23/01/2018, n. 3/25

Linee guida per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Modifica della deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011.
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Testo del provvedimento

L’Assessora dell’Industria, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ricorda che con la deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011 la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. ed i relativi allegati tecnici per l’autorizzazione unica di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza termica installata inferiore ai 300MW in attuazione al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

Tale competenza è in capo alla Regione Sardegna in forza dell’articolo 20 comma 2 della L.R. n. 9 del 2006 e dell’articolo 1 comma 17 della L.R. n. 5 del 2009, confermata dall’articolo 58 della L.R. n. 24 del 2016; nell’Assessorato dell’Industria, il Servizio energia ed economia verde è competente per il rilascio

dell’Autorizzazione Unica mentre nell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, il Servizio Competitività è competente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per le serre fotovoltaiche con potenza superiore a 1 MW di nuova costruzione.

Gli Assessori rammentano che tali Linee Guida sono lo strumento regolatorio mediante il quale, ai sensi della

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Allegato A - Linee guida per l’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003


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Art. 1 - Finalità

1. L’obiettivo delle presenti Linee Guida è di adeguare la disciplina regionale per l'ottenimento dell’Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi dell’articolo 20 comma 2 della L.R. n. 9 del 2006 e dell’articolo 1 comma 17 della L.R. n. 5 del 2009, confermata dall’articolo 58 della L.R. n. 24 del 2016, l’amministrazione procedente, competente al rilascio dell’Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili co

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Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le procedure amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti Linee Guida si applicano alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per

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Art. 4 - Regime giuridico delle autorizzazioni

1. L'Autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, è rilasciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti i progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzi

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Art. 5 - Interventi non soggetti ad Autorizzazione unica

1. In deroga al comma 1 dell’articolo 4, per la realizzazione e l’esercizio da parte di cittadini e imprese di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a Proc

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Art. 6 - Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica

1. La costruzione, l’esercizio, la modifica, il potenziamento, il rifacimento totale/parziale e la riattivazionedi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, previsti al precedente articolo 4, sono soggetti ad Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Sardegna ai sensi degli articoli 9 e seguenti delle presenti Linee

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Art. 7 - Contenuti minimi dell'istanza

1. All'istanza per il rilascio della Autorizzazione unica, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato A1 pena l’improcedibilità dell’istanza, deve essere allegata la seguente documentazione da trasmettere secondo le modalità stabilite nell’articolo 8.

a) copia del progetto definitivo dell’impianto descrivente le opere per la connessione alla rete (come da preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione), le infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e la gestione oltre al piano di dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Per la definizione del livello progettuale "definitivo" ai fini dell'avvio del procedimento di Autorizzazione unica si fa riferimento, per quanto applicabile, al vigente codice degli appalti.

Gli elaborati minimi costituenti il progetto definitivo, firmati digitalmente da professionisti abilitati per le relative categorie di opere ed impianti, da allegare alla domanda di Autorizzazione unica sono:

i. relazione descrittiva, che contenga in particolare:

i dati generali del proponente;

− i criteri di inserimento dell’impianto nel territorio;

− la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata con l’analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell’eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o biocarburanti) e le ore equivalenti annue di funzionamento;

− per le biomasse la provenienza della risorsa utilizzata;

− per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

− la descrizione dell’intervento nel suo complesso, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti, comprese le opere per la connessione alla rete per tutte le altre infrastrutture indispensabili per la costruzione e la gestione dell'impianto, stima della vita utile;

− la descrizione di tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; contiene, inoltre, gli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione anche attraverso lo studio di fattibilità ambientale se necessario, in particolare descrive di tutte le indagini e gli studi integrativi preliminari;

ii. piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere

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Art. 8 - Gestione delle procedure

1. Ai sensi dell’articolo 24 della L.R. n. 24 del 2016, al fine di attuare la comunicazione telematica fra pubbl

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Art. 9 - Verifica formale dell’istanza e avvio del procedimento

1. II procedimento unico per l’acquisizione dei titoli di cui all’articolo 6 è avviato secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze di Autorizzazione alla piattaforma dedicata di cui all’articolo 8 comma 2.

2. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di Autorizzazione unica l’amministrazione procedente effettua il controllo formale sulla documentazione presentata di cui all’articolo 7.

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Art. 10 - Conferenza di servizi

1. La convocazione della Conferenza di servizi è trasmessa in via telematica al proponente e a tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, individuate dal proponente nell’istanza, di cui all’allegato A1, ai sensi dell’articolo 7 lettera o).

2. La Conferenza dei servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ed in particolare:

a) entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di Autorizzazione unica, a seguito della verifica formale di cui al precedente articolo 9 comma 2, o dalla data d’avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste di cui alla lettera b), l’amministrazione procedente comunica l’avvio del procedimento e indice la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, con le modalità stabilite dall’articolo 14-bis della L. n. 241 del 1990, fatta salva la facoltà del proponente o delle amministrazioni coinvolte di richiedere motivatamente di procedere direttamente in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della L. n. 241 del 1990;

b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati o presenti in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fiss

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Art. 11 - Sospensione dei procedimenti amministrativi

1. I termini di cui all'articolo 10 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo pari a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubbl

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Art. 12 - Autorizzazione unica

1. L’Autorizzazione unica è emessa entro il termine di cui all’articolo 9 comma 3, ovvero entro 5 giorni lavorativi dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi; essa costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione e l’esercizio dell'impianto e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza.

2. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 9, comma 5 in nessun caso l’amministrazione procedente puòsubordinare l'emissione della Autorizza

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Art. 13 - Rinnovo, voltura e modifiche al progetto

1. L’Autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 6 può essere rinnovata alla scadenza, per un periodo di tempo massimo pari alla durata indicata nella Autorizzazione originaria, previa istanza da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza e con le modalità di cui agli articoli 9 e seguenti. Il provvedimento di rinnovo è rilasciato solo a seguito della trasmissione di una nuova cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, secondo le modalità indicate nell’articolo 15 delle presenti Linee Guida.

2. Ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28 del 2011 resta fermo il rinnovo dell'Autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006.

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Art. 14 - Oneri istruttori

1. Il proponente all’atto della domanda di Autorizzazione unica deve versare all’Amministrazione procedente gli oneri istruttori come ind

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Art. 15 - Garanzie finanziarie sulla dismissione degli impianti

1. Prima dell’avvio dei lavori, è richiesta una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione dell’impianto di produzione, delle opere connesse di competenza del richiedente e delle opere di messa in pristino dei luoghi sulla base della vocazione propria del territorio.

2. La cauzione è rilasciata da parte di un istituto banc

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Art. 16 - Impegni ed obblighi del proponente

1. Durante l’esercizio degli impianti autorizzati l’esercente ha l’obbligo di seguire le prescrizione indicate nel provvedimento autorizzativo e successivi atti modificativi.

2. Durante l’

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Art. 17 - Disposizioni in merito alle procedure di esproprio

1. Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 “le opere per la realizzazione degli imp

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Art. 18 - Opere di compensazione

1. L’amministrazione procedente può determinare in sede di conferenza di servizi eventuali misure di compensa

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Art. 19 - Inadempimenti

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’accertamento di eventuali inadempimenti e/o inosservanze delle dispos

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Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni delle presenti Linee Guida si applicano anche ai procedimenti già avviati e agli impianti in esercizio.

2. Sino alla predisposizione della piattaforma dedicata, di cui all&rsqu

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Allegato A1

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato A2 - Criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire agli imprenditori agricoli uno strumento operativo in grado di individuare i criteri e i requisiti necessari per poter realizzare gli impianti produttivi serricoli e gli investimenti atti a garantire un’integrazione del reddito e un conseguente aumento occupazionale.


1. Caratteristiche delle serre agricole e regime edilizio

La serra è un fabbricato rurale destinato alla realizzazione di un ambiente artificiale che, mediante il controllo di luce e/o umidità e/o temperatura, permette la produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante.

La serra è un manufatto realizzato in struttura metallica, con eventualmente un cordolo e/o muretto di limitata altezza e/o struttura in muratura o calcestruzzo, e chiusura in vetro o materiale similare. Le serre possono essere fisse o mobili. Sono fisse quando permanentemente ancorate al suolo, mobili in caso contrario. Ai sensi del D.P.G.R. n. 228 del 3.8.1994 (Direttive per le zone agricole), articolo 5, le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria; le serre fisse non caratterizzate da strutture murarie fuori terra non hanno alcun limite di superficie coperta e sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie.


2. Definizione di “serra fotovoltaica effettiva”

Sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con capacità agricola adeguata, caratterizzate da un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto. In particolare è considerata “serra fotovoltaica effettiva” quel “manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno” che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o florovivaistici e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.


3. Criteri per individuare la serra fotovoltaica effettiva

I criteri per individuare una serra fotovoltaica effettiva sono:

a) il richiedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell’

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Allegato A3 - Metodologia per il calcolo degli oneri istruttori

Per le procedure amministrative relative al rilascio dell’Autorizzazione unica alla costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale/parziale, riattivazione, voltura e accertamenti di conformità nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, l’ammontare delle spese istruttorie per la procedura unica viene definita c

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