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Sent.C. Stato 29/07/2008, n. 3723

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1. Appalti SLF - Gara - Procedimento - Informativa prefettizia antimafia – Sindacabilità - Limiti 2. Appalti LSF - Gara - Procedimento - Informativa prefettizia antimafia - Presupposti - Semplice sospetto o mere congetture - Non sufficienti 3. Appalti LSF - Responsabilità P.A. - Accertamento - Risarcimento danni – Criterio
1. L’informativa prefettizia antimafia emessa nel procedimento relativo ad una gara d’appalto LSF costituisce, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, una tipica misura cautelare di polizia, che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso, dalla prova dell’infiltrazione mafiosa nell’impresa e del condizionamento delle scelte imprenditoriali; è insita nella stessa un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, donde i limiti del sindacato giurisdizionale, esercitabile nei soli casi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. 2. Non sono sufficienti, ai fini indicati, fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, «occorrendo altresì l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le predette associazioni». 3. Il danno ingiusto causato dalla P.A., ancorché riferito alla lesione di interessi legittimi, comporta una responsabilità di tipo extracontrattuale che, ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ., richiede comunque la verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Orbene, pur non essendo configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione relativa di colpa dell’Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, ben possono operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all’art. 2727 Cod. civ., desunta dalla singola fattispecie.

1n. Codice civile - Art. 2043: ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 12425, R Art. 2727 (Nozione) - Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. 3. Conf. C. Stato VI 9 novembre 2006 n. 6607 R IV 28 aprile 2006 n. 2408;[R=WCS28A062408] IV 15 febbraio 2005 n. 478 R IV 10 agosto 2004 n. 5500 [R=WCS10AG045500]; IV 6 luglio 2004 n. 5012.[R=WCS6L045012] 1a., 2a. E 3a. (GARA-PROC.1) - Ved. C.Stato V 9 giugno 2008 n. 2843 R
[Cod. civ. artt. 2043 (1n) e 2727 (1n); D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, art. 35, c. 1 e c.2] [R=DLG8098]

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