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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP6563
Sent.C. Cass. 03/04/2003, n. 5153
Sent.C. Cass. 03/04/2003, n. 5153
Sent.C. Cass. 03/04/2003, n. 5153
1. Professionista - Responsabilità - Configurabilità - Criterio di valutazione - Sua obbligazione di mezzo e non di risultato - Suo dovere di diligenza ex art. 1176 Cod. civ..
1. Le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzo e non di risultato in quanto il professionista assumendo l’incarico si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non al suo conseguimento; tenendo presente che l’inadempimento della propria prestazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività de qua e in particolare del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro - da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata - della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, comma 2, Cod. civ.; sicché, non potendo l’interessato garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile in quanto sulla base di criteri probabilistici si accerti che senza quell’omissione il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
1. Conforme a Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836 [R=W26F022836]
1a. (OBRP.2) - Sugli obblighi e responsabilità del professionista ved. Cass. 4 novembre 2002 n. 15404 R e 23 aprile 2002 n. 5928 R e 15 gennaio 2001 n. 499 R (Il professionista è di regola responsabile anche per colpa lieve; ma nello svolgimento di prestazioni di particolare responsabilità è responsabile solo per dolo o colpa grave); 5 agosto 2002 n. 11728 R [Il professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra ecc.) ha obbligo di diligenza nello svolgimento dell’attività professionale (pertanto è legittimo il rifiuto di pagamento dell’onorario a un progettista nel caso di opera irrealizzabile per progetto errato o inadeguato]; 26 febbraio 2002 n. 2836 [R=W26F022836] (Il professionista assume generalmente con la sua attività una obbligazione di mezzo e non di risultato e si impegna ad operare con la diligenza professionale di cui all’art. 1176, 2° c., Cod. civ.); 13 dicembre 2001 n. 15759 R (Sull’accertamento del danno causato dall’attività negligente del professionista). Ved. anche nota 1a a Cass. 15 gennaio 2001 n. 499 R
(Cod. civ. art. 1176, comma 2) |
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