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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP6393
Sent. C. Cass. 18/09/2003, n. 13734
Sent. C. Cass. 18/09/2003, n. 13734
Sent. C. Cass. 18/09/2003, n. 13734
1. Appalti ll.pp. - Varianti - Lavori oltre il sesto quinto - Diritto dell’appaltatore alla risoluzione del contratto - Sussistenza - Possibile modifica consensuale del contratto - Condizioni. 2. Appalti ll.pp. - Riserve - Tempestiva iscrizione nel registro di contabilità o in altri documenti - Onere dell’appaltatore - Sussistenza - Anche per fatti dannosi continuativi o anche saltuari. 3. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Dichiarazione dell’appaltatore di conoscenza stato dei luoghi - Non è clausola di stile.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l’art. 14 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nel caso di aumento dei lavori superiore ad un quinto dell’importo delle opere contrattualmente previste, riserva all’appaltatore, ai commi primo e secondo, in alternativa alla volontà di assoggettarsi all’aumento in base agli originari prezzi contrattuali, un diritto soggettivo perfetto alla risoluzione del contratto, diritto pieno ed assolutamente indipendente dal comportamento o da iniziative procedimentali della stazione appaltante e riservato, quanto all’esercizio, esclusivamente a scelte discrezionali ed insindacabili dell’appaltatore stesso. Il 4° comma del citato art.14 del D.P.R. n. 1063 del 1962 ha introdotto, poi, la possibilità, non prevista dalla normativa previgente, di modifica consensuale del contratto in ordine al prezzo dei lavori aggiuntivi - ferma rimanendo la sopra menzionata facoltà di scelta dell’appaltatore -, configurando non un diritto dell’appaltatore alla prosecuzione del contratto a prezzi aggiornati, bensì un vero e proprio accordo tra le parti, modificativo del contenuto del contratto stesso e richiedente, perciò, il consenso di entrambe, in assenza del quale torna ad applicarsi la disciplina dei primi due commi della norma.
2. Nei pubblici appalti, l’appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’amministrazione, è tenuto, ai sensi dell’art. 54 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, ed esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, pur quando il fatto dannoso abbia carattere continuativo o, per converso, sia assolutamente saltuario. Anche in tali casi, l’onere dell’appaltatore di formulare tempestiva riserva, per maggiori pretese rispetto al corrispettivo pattuito, insorge nel momento in cui quei fatti evidenzino una potenzialità dannosa, secondo criteri oggettivi e di media diligenza, salvo restando il differimento della precisa quantificazione di dette maggiori pretese dopo il definitivo consolidarsi del pregiudizio economico subito, e senza che sia consentito, d’altra parte, all’imprenditore sostituire la ragione indicata nel registro di contabilità con altra causale in precedenza non indicata.
3. In tema di appalto di opere pubbliche, la dichiarazione dell’impresa di aver esaminato la situazione dei luoghi e i suoi riflessi nell’esecuzione dell’opera si inserisce nell’ambito delle disposizioni introdotte dall’art. 1 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (che, per la sua natura normativa, non è consentito considerare di stile), del quale riproduce sostanzialmente il contenuto mediante una specifica clausola contrattuale: questa, dunque, traducendosi in un attestato di presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possano influire sull’esecuzione dell’opera e comportando un preciso dovere di conoscenza a carico dell’appaltatore - dovere cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità -, non può a maggior ragione essere considerata superflua, come è peculiare delle clausole di stile.
1a. (VAR.2) - Sulle varianti negli appalti ll.pp., con lavori per oltre il quinto d’obbligo, ved. C. Stato VI 18 ottobre 2000 n. 5605 R (Gli atti aggiuntivi che si devono stipulare per le varianti di importo maggiore di sei quinti sono atti autonomi, anche se vi si applicano gli stessi prezzi del contratto principale); Cass. 14 giugno 2000 n. 8094 R (Per varianti d’importo maggiore al quinto negli appalti oo.pp., occorre un nuovo e particolare accordo fra l’amministrazione appaltante e l’impresa appaltatrice); C. Conti, Stato 8 febbraio 1995 n. 19 [R=WCO8F9519] (L’appaltatore deve manifestare il suo consenso ad una variante che superi il cd. sesto quinto, dando per essa luogo ad un autonomo contratto, pur connesso con quello principale), C. Conti, Stato 21 aprile 1993 n. 63 R (L’affidamento di nuovi e maggiori lavori oltre il sesto quinto con atto aggiuntivo è legittimo solo se esistano determinate condizioni qualitative e quantitative obbiettivamente accertabili).
2a. (RIS.1) - Ved. Cass. 28 maggio 2003 n. 8532 R
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 14) (R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54) (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 1) |
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