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Sent. C. Cass. 05/08/2002, n. 11728

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1. Professionista (tecnico: ingegnere, architetto, geometra) - Attività professionale - Obbligo di diligenza - Opera irrealizzabile per progetto errato o inadeguato - Rifiuto di pagamento dell'onorario - Legittimità.

1. L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 Cod.civ.

Sugli obblighi e responsabilità del professionista ved. Cass. 23 aprile 2002 n. 5928 R; 26 febbraio 2002 n. 2836 [R=W26F022836]; 13 dicembre 2001 n. 15759 R; 15 gennaio 2001 n. 499 R


(Cod.civ. art. 1460)

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