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Sent.C. Cass. 02/02/2007, n. 2257

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1. Progetto - Incarico affidato da ente pubblico - Obbligo di risultato - Progetto di impianto sportivo - Rilievi del CONI - Conseguente rifiuto dell’ente (Provincia) di versare il compenso - Legittimità.
1. Poiché l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un’opera pubblica è di risultato, impegnando il professionista alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, in presenza di una disciplina normativa che preveda, per la realizzazione di impianti sportivi, il previo parere favorevole del CONI e la necessaria conformità alle disposizioni regolamentari in materia di superamento delle barriere architettoniche, legittimamente l’ente pubblico committente, in base al principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all’art. 1460 C.c., rifiuta di corrispondere il compenso al professionista quando costui abbia fornito un progetto in concreto non utilizzabile per i rilievi ostativi formulati dal CONI evidenzianti la non rispondenza del progetto alle norme tecniche di funzionalità sportiva e alla disciplina, imperativa, volta a rendere accessibile l’impianto anche in favore dei soggetti, atleti e non, diversamente abili.

1. Conf. Cass. 29 novembre 2004 n. 22487 R; 5 agosto 2002 n. 11728;R 21 marzo 1997 n. 2540. R
(Cod. civ. art. 1460)

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